Adempimenti

Validità dei Durc, la (nuova) proroga del Dl Rilancio non è stata ancora recepita dall’Inps

L’Istituto ritarda a prendere atto della modifica prevista dalla legge di conversione 77/2020

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di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

La proroga della validità dei Durc – (ri)modificata con la conversione del Dl Rilancio – non è stata ancora recepita dall’Inps. E ciò sta creando notevoli difficoltà alle imprese che hanno necessità di incassare crediti verso gli enti pubblici: difficoltà che proprio la nuova norma si propone di evitare.

La modifica annullata
L’articolo 103, comma 2, del Dl “cura Italia” 18/20 aveva stabilito la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati – a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 – fino ai successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (quindi, fino al 29 ottobre 2020).
Successivamente, l’articolo 81, comma 1, del Dl Rilancio 34/20 aveva modificato questo articolo 103, disponendo che la proroga non valesse per i Documenti unici di regolarità contributiva (Durc) con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, i quali conservavano validità sino al 15 giugno 2020. Pertanto, sulla base di tale norma, la proroga non poteva riguardare i certificati con scadenza successiva al 15 aprile.

Tuttavia l’articolo 1 della legge 77/2020 (in vigore dal 19 luglio scorso e che ha convertito il Dl Rilancio) ha abrogato quel comma 1 dell’articolo 81 del Dl 34/2020: di conseguenza, la formulazione dell’articolo 103, comma 2, del Dl 18/20 è tornata quella precedente, che non prevedeva alcuna limitazione o eccezione circa i Durc.

Come è stato rilevato anche nel corso dei lavori parlamentari, dunque, per effetto dell’abrogazione della precedente disposizione, anche per i Durc in scadenza tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020 opera in pieno la proroga della loro validità fino al 29 ottobre 2020, secondo la disciplina stabilita in via generale. Ne discende che la regolarità contributiva delle imprese continua ad essere attestata dai Durc che scadono in tale periodo, senza necessità alcuna di chiedere il rilascio di un nuovo documento e senza che assumano rilevo altre risultanze.

Il ritardo dell’Istituto
Di questa mutata condizione dovrebbe prendere subito atto l'Inps che, a quanto consta, nel rilasciare il Durc a coloro che ne fanno richiesta, continua a prevedere che «la proroga di validità dei Durc online deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020», come sancito con il messaggio 21 maggio 2020, n. 210.

Nella procedura di rilascio del Durc online, infatti, andrebbe fatto riferimento non alla situazione attuale, ma a quella sussistente alla data di rilascio dell'ultimo documento avente scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa ex lege fino al 29 ottobre 2020, come discende dalla modifica legislativa introdotta dal 19 luglio scorso.

Sarebbe sufficiente che l’Inps aggiornasse le istruzioni fornite con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco), in merito alla norma con cui la validità dei Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 era stata prorogata al 15 giugno 2020; ritenendo valido il documento con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, senza dover procedere a nuove interrogazioni. Gli enti debitori dovrebbero di conseguenza evitare nuove interrogazioni, procedendo a eseguire i pagamenti dovuti sulla base dei Durc oggetto di proroga.

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