L'esperto rispondeAdempimenti

Valido il ravvedimento in caso di omessa compilazione del modulo RW

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di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente non ha mai dichiarato sul quadro RW un immobile in Spagna. Può avvalersi della dichiarazione integrativa? Da che periodo di imposta e quali sanzione dovrà pagare? Può avvalersi del ravvedimento operoso per le eventuali imposte non pagate?

Le sanzioni sull’omessa compilazione del modulo RW hanno natura tributaria, per cui non vi sono dubbi sull’operatività del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/97 per i periodi di imposta ancora accertabili. Premesso ciò, perché l’immobile non dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale è detenuto in Spagna e, dunque, non in un paradiso fiscale, gli anni di imposta ancora accertabili sono quelli ordinari ossia dal 2012 in avanti.
Secondo poi quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del Dl n. 167/1990, la violazione dell’obbligo di dichiarazione nel modulo RW è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati corrispondenti, nel caso di immobili, al loro costo storico documentato. Nel caso in cui la dichiarazione del modulo RW sia presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione di 258 euro.
Pertanto, sarà possibile effettuare il ravvedimento, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative con il modulo RW e il contestuale versamento della sanzione del 3 per cento (o di 258 euro per il caso dell’ultima dichiarazione), in misura ridotta a seconda di quando lo stesso avviene rispetto alla omessa presentazione. Inoltre, occorre far rilevare che sulle predette sanzioni non devono essere pagati gli interessi giacché, per effetto dell’articolo 2 del Dlgs n. 472/97, le sanzioni non producono interessi.
Se poi l’omissione nella compilazione del modulo RW comporta anche le infedeltà dichiarative riguardanti i redditi prodotti all’estero, il contribuente dovrà anche ravvedere la violazione di dichiarazione infedele e le violazioni dichiarative, sia in merito alle imposte sui redditi che all’Ivie. Quindi, sarà altresì necessario versare le imposte sui redditi e l’Ivie, gli interessi legali calcolati dalla data di versamento del saldo e le sanzioni da dichiarazione infedele ridotte di cui all’articolo 1 del Dlgs 471/97 pari al 90% aumentata di 1/3 trattandosi di redditi prodotti all’estero.

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