Imposte

Vecchi impatriati, un figlio o una casa estendono il bonus per altri cinque anni

La manovra proroga gli incentivi anche per i dipendenti rientrati entro il 2015. Da definire il modello per l’opzione

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 5 del Dl 34/2019, la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) offre la possibilità di applicare per ulteriori 5 anni gli incentivi fiscali previsti per i lavoratori “impatriati” anche ai primi beneficiari degli incentivi previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 che, senza l’opzione per la proroga, avrebbero invece visto terminare il periodo di tassazione agevolata al 31 dicembre 2020.

A fine 2020 sono infatti giunti al termine gli incentivi fiscali previsti per i lavoratori che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia nel corso del 2016 sfruttando le disposizioni introdotte dalla prima versione dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Tale norma ha permesso ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti di beneficiare dell’abbattimento dell’imponibile Irpef del 30% nell’anno del trasferimento in Italia e, per effetto delle successive modifiche, del 50% nei 4 periodi d’imposta successivi che terminano, appunto, nel 2020.

La platea

L’accesso all’estensione dovrebbe riguardare anche i lavoratori dipendenti rientrati entro il 31 dicembre 2015 che, in alternativa alla fruizione per il 2016 e il 2017 della precedente agevolazione introdotta dalla legge 238/2010 (abbattimento dell’imponibile del 70% per gli uomini e 80% per le donne), avevano optato per l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. L’opzione esercitata entro il 2 maggio 2017, infatti, permetteva l’accesso al nuovo incentivo dal 2017 al 2020, mentre per il 2016 restavano applicabili le disposizioni della legge 238/2010 (articolo 8-bis del Dl 148/2017 conv. e provvedimento 85330/2018).

Per poter esercitare l’opzione a pagamento finalizzata all’estensione della tassazione sul 50% del reddito imponibile prodotto in Italia per l’ulteriore quinquennio, i beneficiari devono in ogni caso rispettare le condizioni fissate dalla legge di Bilancio 2021, ossia avere almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o essere diventati proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure fare l’acquisto entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

In assenza di tali condizioni, a decorrere dal 2021 tali soggetti tornano invece ad essere contribuenti “ordinari”, con conseguente tassazione Irpef sul 100% dei redditi percepiti per l’attività lavorativa svolta in Italia.

In attesa delle istruzioni

Sotto il profilo operativo, sarà necessaria una rapida adozione del provvedimento dell’agenzia delle Entrate previsto dal successivo comma 2-ter, con il quale dovranno essere definite le modalità di esercizio dell’opzione, in modo da poter consentire ai datori di lavoro di recepire l’estensione ed applicare di conseguenza l’incentivo già dal mese di gennaio 2021.

Diversamente da quanto auspicabile, non è stata invece prevista un’analoga facoltà di proroga per i ricercatori e docenti che si sono trasferiti in Italia prima del 30 aprile 2019 e risultano beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 44 del Dl 78/2010. Salvo ulteriori novità, quindi, terminato il periodo di vigenza dell’agevolazione spettante, tali soggetti tornano ad essere tassati in misura piena.

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