Professione

Vecchi ragionieri con laurea in giurisprudenza, ok all’esame di Stato per diventare commercialisti

Pronto ordini 138: se l’iscritto nella sezione A dell’albo dei ragionieri commercialisti aveva già svolto il tirocinio alla data del dicembre 2007 può accedere all’esame per i dottori commercialisti

di Federico Gavioli

Se l’iscritto nella sezione A dell’albo dei ragionieri commercialisti aveva già svolto il tirocinio alla data del dicembre 2007 può accedere all’esame di Stato per i dottori commercialisti, fermo restando il possesso della laurea in giurisprudenza. È il chiarimento fornito con il Pronto ordini del Consiglio nazionale n.138 del 1° agosto 2022.

Brevemente si ricorda che per esercitare la professione occorre essere iscritto nell’apposito albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’albo è diviso in due sezioni, denominate rispettivamente:
1) Sezione A - Commercialisti, in cui sono iscritti, di diritto, coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali (articolo 61, comma 4, Dlgs 139/05).
2) Sezione B - Esperti contabili.

L’albo unico ha eliminato i vecchi albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, riunendoli in un unico ordinamento. A seconda dell’iscrizione nella sezione A o B cambiano anche le competenze, e in ciò consiste la differenza tra esperto contabile e dottore commercialista.

Nel caso in esame, un Ordine territoriale ha chiesto al Cndcec se un iscritto nella sezione A dell’albo come “ragioniere commercialista” possa accedere all’esame di Stato da “dottore commercialista” per fregiarsi del relativo titolo, essendo in possesso della laurea di giurisprudenza conseguita nel 2002 (immatricolazione al primo anno di corso nell’anno accademico 1987/1988).

Il Consiglio, nel ricordare che la valutazione circa l’ammissione all’esame di Stato dei candidati è di competenza esclusiva delle Università, è del parere che il soggetto in questione dovrebbe essere ammesso al sostenimento dell’esame da “dottore commercialista” in virtù del contenuto dell’articolo 71, comma 4, del Dlgs 139/2005.

Secondo la tesi del Cndcec, il soggetto in questione rientra tra quelli che alla data del 31 dicembre 2007 avevano già validamente svolto il tirocinio secondo il previgente ordinamento dei ragionieri e possono accedere all’esame di Stato se in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati, in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 127/1997.

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