Controlli e liti

Vecchie verifiche non tutte da rifare

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di Valerio Vallefuoco

Il testo approvato da Palazzo Chigi tiene conto delle correzioni suggerite dal Parlamento. La bozza prevedeva l’esclusione dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva nel caso di informazioni riguardanti persone incapaci o minori o qualora l’accesso poteva esporre il titolare effettivo al rischio di gravi reati. Il Parlamento aveva chiesto di modificare l’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), n. 4), che modificano l’articolo 21 del Dlgs 231/2007, sostituendo le parole «esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio» con le seguenti: «esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato, ad un rischio di frode, di rapimento, di ricatto, di estorsione, di molestia, di violenza o di intimidazione». Pertanto, nella versione definitiva l’accesso può essere escluso, in tutto o in parte, solo in presenza di circostanze eccezionali, tali da esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, ma non in via generale, bensì secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

Giova ricordare che sulla base del vigente articolo 21 del Dlgs 231/2007, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva potrebbe essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età o qualora esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità. Tuttavia, tale norma non ha mai avuto applicazione, data la mancata istituzione del Registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. È quindi annunciata nel decreto correttivo altresì l’emanazione di specifiche diposizioni che oltre a riguardare i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso a tali dati stabiliranno anche i mezzi di tutela dei soggetti interessati avverso l’eventuale diniego opposto dall’amministrazione procedente.

In tema di adeguata verifica per i clienti già acquisiti è stata espunta la disposizione che obbligava la reiterazione dell’adempimento anche sulla base di disposizioni di legge sopravvenute oltre che del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. Tale reiterazione in caso di novità normative resta circoscritta all’assolvimento degli obblighi sullo scambio di informazioni in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Infine viene rafforzato il divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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