Imposte

Vecchio regime del patent box: il 2020 deve restare opzionabile

La chiusura è contraria al divieto di norme retroattive. Spiraglio nella relazione illustrativa: iI riferimento alle istanze all’Agenzia salverebbe i procedimenti 2021

di Luca Gaiani

In base allo Statuto del contribuente vanno salvaguardate le opzioni patent box 2020 anche se comunicate dopo l’entrata in vigore del decreto fisco lavoro. Da venerdì 22 ottobre, il Dl 146/2021 cancella la possibilità di optare per il patent box, con possibili ricadute anche sui regimi avviati o rinnovati dal 2020, le cui opzioni finiscono nel modello Redditi 2021 in scadenza a fine novembre. Uno spiraglio per salvare le opzioni non ancora esercitate, se accompagnate da un ruling obbligatorio, viene dalla relazione ministeriale al provvedimento, ma occorre che si approfitti della conversione del decreto per intervenire sul testo della norma.

Opzioni cancellate

L’articolo 6 del Dl 146/2021, che disciplina il nuovo regime quinquennale di deduzione maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo legati a intangibili agevolati, prevede una immediata abrogazione delle disposizioni della legge 190/2014 in materia di patent box.

Il comma 10 di tale articolo, come è stato fatto notare nei giorni scorsi su «Il Sole 24 Ore» (si vedano gli articoli nello speciale di Nt+ Fisco dedicato al decreto), azzera di punto in bianco la possibilità di esercitare le opzioni per il regime, senza considerare che già da alcuni anni si opta a consuntivo e dunque quando il regime è già stato avviato. La norma stabilisce cioè che, dal 22 ottobre 2021 compreso «non è più possibile esercitare l’opzione per il regime di patent box» (così la relazione ministeriale). Applicando questo anomalo criterio di decorrenza, basato su una data fissa e non sul periodo di imposta in corso a quella data, potrebbero dunque essere cancellati retroattivamente regimi avviati o rinnovati (dopo la scadenza del primo quinquennio di patent che andava dal 2015 al 2019) per il quinquennio 2020-2024, qualora non si sia proceduto ad anticipare, entr il 21 ottobre, la trasmissione del modello Redditi 2021 contenente l’opzione.

Spiraglio per i ruling 2020

Una simile cancellazione retroattiva del patent box viola, è inutile dirlo, i principi dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente e dovrà dunque essere corretta prevedendo la salvezza, in ogni caso, dei regimi riguardanti periodi di imposta già chiusi alla data di entrata in vigore del Dl 146/2021, anche se con opzioni comunicate successivamente.

Una possibile apertura sul tema retroattività della abrogazione, che potrebbe indicare una differente volontà del legislatore, viene dalla relazione ministeriale al provvedimento, ma riguarda esclusivamente i patent box per i quali è richiesto il ruling preventivo (utilizzo diretto senza opzione per il “fai-da-te”).

Nel commentare lo stop alle opzioni patent dal giorno 22 ottobre 2021, la relazione chiarisce che ciò si traduce nella impossibilità di «presentare istanza di accordo o di rinnovo all’agenzia delle Entrate» o di optare per il regime fai-da-te. Sembrerebbe dunque che, per applicare la decorrenza della norma che abroga il patent box, si intenda fare riferimento non alla opzione vera e propria (a consuntivo), ma alla data di presentazione del ruling. La tesi, che potrebbe salvare in toto i regimi 2020-2024 con ruling, si scontra però col fatto che, affinché il regime abbia efficacia, occorre non solo inviare l’istanza entro la fine dell’esercizio, ma anche comunicare l’opzione in dichiarazione.

Necessario correggere la norma

Inoltre, se l’evento rilevante per la decorrenza è la trasmissione dell’istanza e non (anche) del quadro OP della dichiarazione, finirebbero per sopravvivere anche regimi 2021-2025 con ruling spedito entro il 21 ottobre anche se l’opzione verrà esercitata l’anno prossimo, mentre la relazione tecnica indica chiaramente che l’ultimo anno di “vecchio” patent sarà il 2024.

La valenza del ruling per salvare opzioni 2020 renderebbe infine del tutto iniquo il trattamento riservato a regimi di autodeterminazione (compresi gli utilizzi indiretti) che, se non optati entro il 21 ottobre, sarebbero retroattivamente cancellati.

Non si vede dunque alternativa al mettere mano al testo della disposizione facendo chiarezza sul regime transitorio nel senso di stabilire, per tutti e non solo per chi ha il ruling, la non retroattività della abrogazione del patente box.

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