Adempimenti

Vendita di alcolici, torna la licenza fiscale obbligatoria

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di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Torna la licenza fiscale obbligatoria per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, anche se la comunicazione di inizio attività resa allo Sportello Unico delle attività produttive equivale alla dovuta denuncia fiscale.

Sono tuttavia esenti da oneri amministrativi gli esercizi temporanei quali le attività effettuate in ambito di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni.

La nota 131411.19 dell’agenzia delle Dogane rende noti gli effetti applicativi della novella normativa di cui al D.Lgs. n. 34 del 2019, che ha ripristinato l’obbligo di denuncia e licenza previsto dall’art. 29 del Testo Unico Accise (TUA), rimosso dal legislatore solo nel 2017.

Ormai due anni fa, infatti, la L. 124.17 aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, che dunque non erano più censiti dall’Agenzia.

Questi obblighi, però, sono ora reintrodotti, anche se razionalizzati ed integrati nel più ampio perimetro del SUAP, lo sportello unico previsto per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici. Sebbene integrate, tuttavia, permangono le finalità dell’art. 29 TUA, imposte nuovamente al di garantire all’erario di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presso esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

In questo contesto, sono variabili gli adempimenti per gli operatori. Infatti, i soggetti che hanno iniziato ad operare nell’ultimo biennio, ossia dalla data della rimozione degli obblighi in parola e quella della loro reintroduzione, devono ora integrare la loro documentazione pubblica con la denuncia ed ottenere la relativa licenza. Nello stesso modo dovranno ovviamente comportarsi anche quegli esercenti che, effettuata la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata, salve eventuali variazioni soggettive da ultimo intervenute (es. cambi di gestione).

Per le prossime istanze, invece, si è detto sopra dell’interessante osmosi tra i sistemi amministrativi e quelli fiscali introdotti dallo sportello unico SUAP, nell’ambito del quale vale come denuncia valida ai fini accise la mera comunicazione di avvio dell’attività di vendita effettuata ai fini commerciali alle autorità comunali, al momento da trasmettersi comunque alle dogane.

In ultimo, le Dogane precisano, con una apertura giusta ed ulteriore al dato normativo, che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di manifestazioni temporanee e di breve durata permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

La nota dell’agenzia delle Dogane

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