Adempimenti

Vendita a distanza, sanatoria per l’errato invio dei dati

Pubblicata la circolare sulla disciplina applicabile sino al 31 dicembre 2020

Sanatoria per i dati delle vendite da marketplace trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata per problemi tecnici ed operativi: questo uno dei chiarimenti della circolare 13 pubblicata il 1° giugno 2020, con cui le Entrate hanno chiarito la disciplina applicabile, sino al 31 dicembre 2020, alle vendite a distanza di beni effettuate tramite interfaccia elettronica. L’adempimento, introdotto con l’articolo 13 del Dl 34/19, ha anticipato parzialmente la piena operatività dal 1° gennaio 2021 della direttiva 2017/2455 con cui la responsabilità per il versamento dell’Iva viene estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni.

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue sono tenuti a comunicare alle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, alcuni dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

Le Entrate, nel delimitare il perimetro soggettivo degli obbligati, escludono i contribuenti forfetari in quanto, seppure soggetti passivi di imposta, non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano la detrazione; l’invio andrà tuttavia effettuato anche dai forfetari quando, effettuando acquisti in reverse charge, diventano debitori di imposta.

La corretta trasmissione è fondamentale gli operatori: in mancanza, gli stessi sono considerati debitori d’imposta per quelle vendite a distanza per le quali non abbiano trasmesso, ovvero abbiano inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.

In altri termini, l’incompleto o errato invio dei dati comporta il recupero dell’Iva, relativa alle vendite a distanza realizzate, in capo al soggetto facilitatore dei servizi di marketplace.

Il fisco ha ritenuto tuttavia sussistere, prima dei chiarimenti della circolare 13/E/20, le obiettive condizioni di incertezza circa l’operatività della normativa, riconoscendo la conseguente disapplicazione della sanzione impropria consistente nel recupero dell’imposta in capo al marketplace: quindi l’errata o incompleta trasmissione dei dati effettuata sino al 31 maggio 2020, non determina il recupero dell’imposta in capo al gestore del marketplace.

Il primo termine per trasmettere i dati è scaduto lo scorso 31 ottobre 2019 mentre, a regime, l’invio dei dati va effettuato entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Lo spostamento del debito di imposta in capo al gestore del marketplace può essere in ogni caso evitato quando, in caso di erronea o mancata trasmissione dei dati, si riesca a dimostrare che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, oppure quando, riguardo l’invio di dati incompleti, possa essere documentato di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

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