Imposte

Vendite a distanza, operazioni nel plafond per acquistare senza pagare l’Iva al fornitore

Prescritta la tenuta di una documentazione tramite sportello unico

di Raffaele Rizzardi

L’attività dei soggetti che effettuano vendite a distanza, che hanno cioè rapporti, diretti o tramite piattaforma, con i consumatori finali di altri Stati europei ai quali spediscono direttamente i beni ordinati, cresce in modo esponenziale e pertanto le regole fiscali di questa attività sono di interesse generale. Nelle vendite a distanza è dovuta l’Iva del Paese di destinazione della merce, che viene di regola versata utilizzando lo “sportello unico”, che nel nostro Paese è gestito dal centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate.

L’Iva estera deve essere versata per intero, non essendo possibile operarne la detrazione con l’imposta italiana relativa agli acquisti riferibili a queste spedizioni. Ne consegue che chi opera in modo significativo con questa modalità di vendita si troverà costantemente a credito, ed è quindi interessato a conoscere le modalità per far concorrere queste operazioni al plafond per poter acquistare senza pagare l’Iva al fornitore.

In un precedente articolo avevamo riportato le conclusioni della risposta a interpello numero 802 del 9 dicembre 2021 (si veda l’articolo nello speciale di NT+ Fisco), in cui si riconosce la sussistenza dei requisiti sostanziali per beneficiare del plafond. Lo dice il comma 4 dell’articolo 41 del Dl 331/93, richiamando il precedente comma 1, ove troviamo alla lettera a) le vendite intraunionali “tradizionali” ad altri soggetti d’imposta, e alla lettera b) le vendite ai consumatori con spedizione in altro Stato europeo.

La risposta dell’Agenzia è ovviamente condizionata dal contenuto dell’interpello, in cui il contribuente dichiara di non avvalersi della dispensa da fatturazione (da noi articolo 74-quinquies, comma 2), ma di emettere una fattura elettronica per ciascuna vendita ai privati consumatori. Al che si conclude che solo rinunciando alla dispensa dagli adempimenti il soggetto d’imposta può computare questo volume d’affari ai fini del calcolo del plafond, facendolo concorrere al codice VE30 della dichiarazione annuale, in somma con le cessioni intracomunitarie.

Forse l’interpellante vende ai privati europei oggetti di una certa consistenza, ma è pensabile imporre questa condizione a chi fa giornalmente miriadi di vendite di piccolo importo? Oltre a tutto, proprio tra le righe della risposta, si trova la soluzione per evitare onerosi adempimenti. La direttiva, il regolamento europeo e la nostra legge (articolo 74-quinquies, comma 10, rilevante ai fini del successivo articolo 74-sexies, che interessa i nostri operatori) prescrivono la tenuta di una documentazione delle vendite a distanza regolate tramite sportello unico, da conservare per dieci anni e da mettere a disposizione sia dell’amministrazione finanziaria italiana che di quelle dei Paesi di destinazione della merce. Sulla base di questa documentazione, la dichiarazione trimestrale allo sportello unico (articolo 74-sexies, comma 4, lettera c) indica l’ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie, distintamente per ciascuno Stato membro.

È quindi di tutta evidenza che l’informazione necessaria per il computo del plafond è disponibile in una dichiarazione disciplinata per legge, a sua volta fondata sulla idonea documentazione per consentire qualsiasi verifica.

Confidiamo pertanto nell’emanazione di una circolare in cui si chiariscano questi aspetti, senza essere influenzati da una procedura ridondante in atto presso chi ha formulato il quesito, riconoscendo che la documentazione obbligatoria per la gestione dello sportello unico è più che sufficiente per il calcolo del plafond.

Quanto alla collocazione del dato nella dichiarazione annuale e nei modelli per i rimborsi trimestrali, si tratta solo di inserire un codice specifico per queste operazioni, così come avviene ai fini del calcolo del pro-rata per i soggetti a valle del regime Iva monofase (VF34, 6), che computano un importo non presente nei registri Iva.

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