Adempimenti

Ventilazione Iva, il valore VI sostituisce le aliquote

Le nuove specifiche tecniche, nella versione 9.0 ventrano in vigore da marzo

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Ventilazione Iva dei corrispettivi da riportare sul documento commerciale utilizzando un apposito codice in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva applicata: con la circolare 3/E/20 l’agenzia delle Entrate, nel ricordare come le regole in tema di ventilazione non sono state modificate a seguito dell’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati delle cessioni effettuate e delle prestazioni rese, precisa anche come le specifiche tecniche di riferimento individuano la procedura da utilizzare a tal fine.

Dal punto di vista normativo, la ventilazione Iva è disciplinata dall’articolo 24, comma 3 del Dpr 633/72, il quale riconosce la facoltà per alcune categorie di commercianti al minuto, che effettuano vendite di beni assoggettati a aliquote di imposta diverse, di annotare globalmente l’ammontare giornaliero dei corrispettivi, senza distinguerne appunto le aliquote, procedendo successivamente alla ripartizione delle vendite in misura proporzionata agli acquisti effettuati nell’anno.

Con il decreto ministeriale 3495 /73, sono state non solo individuate le categorie di operatori interessati, quali ad esempio commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o articoli di vestiario «provvedere alla annotazione dei corrispettivi, ma è stata individuata una apposita procedura per le modalità di calcolo dell’imposta.

Il dubbio se con l’avvento dei corrispettivi telematici la procedura della ventilazione potesse ancora essere realizzata aveva già costituito oggetto di una apposita istanza di interpello, cui le Entrate hanno fornito la risposta 420/E/19. La fattispecie oggetto di interesse era stata prospettata da un commerciante al minuto interessato a conoscere le modalità necessarie per riportare sul documento commerciale l’aliquota Iva applicata sul singolo bene, non utilizzando appositi scanner per individuare le aliquote applicate sui prodotti venduti.

Il dubbio era originato dal fatto che mentre le specifiche tecniche sui corrispettivi telematici imponevano ed impongono l’indicazione dell’utilizzo del metodo della ventilazione, il layout del documento commerciale, poi modificato, prevedeva appunto l’esposizione dell’aliquota Iva applicata. Le Entrate avevano riconosciuto comunque la possibilità di non indicare nel documento commerciale le singole aliquote applicate, richiedendo l’inserimento nel documento commerciale rilasciato al cliente del codice natura N6 e cioè “AL-Altro non Iva”.

Le nuove specifiche tecniche, nella versione 9.0. in vigore da marzo 2020 pubblicata il 23 dicembre 2019, e in particolare l’allegato contenente i “Tipi di dati per i corrispettivi”, aggiornato il 28 gennaio 2020, prevedono anch’esse come nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione Iva”.

Non andrà quindi più utilizzato il codice AL ma l’apposita codifica dedicata alla ventilazione. Il tracciato xml che verrà trasmesso alle Entrate vedrà alimentato il campo 4.1.3 –Ventilazione Iva, elemento alternativo ai campi 4.1.2 relativo alla natura dell’operazione e al 4.1.1 in cui andrebbero indicate le informazioni sull’imposta, distinte nei sottocampi 4.1.1. riservato all’aliquota applicata e al 4.1.2. al valore dell’imposta stessa.

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