Finanza

Venture capital, investimenti con criteri di mercato

Decreto Mise in «Gazzetta»: definiti i parametri per il sostegno a start up e Pmi innovative

di Alessandro Germani

Il fondo di sostegno al venture capital - istituito dall’articolo 1, comma 209 ,della legge 145/18, potenziato con 200 milioni di euro per l’anno 2020 dall’articolo 38, comma 3, del Dl 34/20 e finalizzato a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite strumenti di debito, a favore di start up e Pmi innovative - trova la propria disciplina mediante il decreto del Mise pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre.

Il fondo è gestito da Cdp Venture Capital Sgr secondo criteri di mercato e ha una durata massima di 10 anni dalla data di chiusura, estendibili per altri 5 anni. La durata del periodo d’investimento è entro 5 anni dall’avvio dell’operatività. Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al ministero con versamenti effettuati in base ai richiami operati dalla Sgr in base alle esigenze del fondo. Esso investe con la modalità del finanziamento convertendo e poi in equity, fino a un massimo di quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori regolamentati (gestori disciplinati dal Tuf) e/o dagli investitori qualificati (operatori del mercato del venture capital), nel limite di un milione di euro per impresa target. Quindi il fondo coinveste in imprese target in cui abbiano già investito i citati soggetti, con un target finalizzato a raggiungere un investimento del 70% in imprese in cui abbiano già coinvestito investitori qualificati e il 30% in quelle in cui abbiano coinvestito investitori regolamentati.

Le imprese target sono start up innovative e Pmi innovative con sede e attività in Italia, con comprovate potenzialità di sviluppo in base a crescita di ricavi e clienti, oppure un piano industriale triennale sostenibile, o contratti o partnership strategiche o sulla base di brevetti depositati. Nel primi sei mesi il fondo prediligerà le imprese che nel primo semestre del 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto ad uno dei semestri del 2019. Nell’ambito degli accordi di investimento del fondo dovranno essere previste clausole di natura non vincolante dirette al mantenimento del livello occupazionale delle imprese target, quantomeno nei dodici mesi successivi all’investimento da parte del fondo medesimo. Il regolamento del fondo, inviato tempestivamente dalla Sgr al ministero, viene approvato in 15 giorni e a seguito di ciò il fondo viene istituito. Per la gestione del fondo alla Sgr è riconosciuta una commissione annua di gestione pari al 2% (nel periodo d’investimento) sul valore nominale del capitale sottoscritto e successivamente sul minore fra il costo degli investimenti e il valore complessivo del fondo risultante dalla relazione annuale o semestrale. Alla Sgr spetta altresì una commissione di performance del 15% nel caso in cui il risultato finale della gestione superi il rendimento minimo del 5 per cento. Infine entro 60 giorni dalla liquidazione del fondo la Sgr restituisce al ministero, in qualità di quotista, l’attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del fondo medesimo.

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