Imposte

Verifica delle aliquote per l’Iva sull’e-commerce

Al via il nuovo sistema Ue che supera l’identificazione negli altri Stati membri. Per gli operatori l’onere di indicare l’aliquota corretta del Paese di consumo

Scelte operative dal 1° luglio per imprese e professionisti per l’e-commerce con l’entrata in vigore delle nuove regole Iva previste dal Dlgs 83/2021 che ha recepito la direttiva (Ue) 2017/2455. Da parte sua la Commissione Ue mette a disposizione degli operatori una tabella aggiornata di tutte le aliquote ordinarie e ridotte applicabili nei singoli Stati membri.

Innanzitutto, consideriamo le piccole e medie imprese che svolgono una modesta attività di commercio on line. Essendo stata introdotta la soglia unica a livello unionale di 10mila euro, verosimilmente molte di esse passeranno dall’imponibilità ai fini dell’Iva nello Stato membro di stabilimento del fornitore alla tassazione nel Paese di destinazione della merce.

Ad esempio, un’impresa italiana che ha effettuato nell’anno 2020 (e in quello precedente) vendite a distanza verso consumatori francesi per un ammontare inferiore alla soglia di 100mila euro non era tenuta ad identificarsi in Francia né era tenuta ad identificarsi nello Stato membro di destinazione della merce nel caso in cui, in aggiunta a tali operazioni, la stessa impresa effettuasse cessioni verso altri privati in altri Stati Ue nei limiti delle soglie ivi previste. Tale impresa, ad oggi, non rientrando nella riformata soglia dei 10mila euro dovrebbe attivarsi per provvedere alla corretta tassazione delle cessioni in Francia e negli altri Stati membri.

La semplificazione rispetto al passato consiste nel fatto che il superamento della soglia (10mila euro) non implica eccessivi oneri dal punto di vista degli adempimenti. Il fornitore che non sceglie espressamente di gestire questo tipo di attività con una partita Iva in ogni Paese di arrivo dei beni – il che implicherebbe sottostare alle regole Iva di quel Paese in tema di dichiarazione e versamento dell’imposta – opera attraverso lo sportello unico dell’Oss. I vantaggi sono:
1
registrazione elettronica in un unico Stato membro per tutte le vendite a distanza di beni e servizi verso clienti finali situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
2
presentazione di un’unica dichiarazione elettronica Oss e un unico pagamento dell’Iva dovuta in riferimento a tali operazioni;
3
collaborazione con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro.

Esemplificando, per un’impresa che ad oggi prevede un volume di vendite on line per il 2021 superiore all’importo di 10mila euro la cosa più semplice da fare è registrarsi all’Oss inserendo i proprio dati nell’area riservata del sito delle Entrate. Alla registrazione deve seguire un attento monitoraggio delle attività di e-commerce necessario ai fini della corretta tenuta dei registri e della dichiarazione Iva Oss. A tal fine, si ricorda che per ogni Stato membro di consumo nella dichiarazione Oss va precisato, tra l’altro, l’importo dell’Iva all’aliquota normale o alle aliquote ridotte. Dunque è compito/responsabilità dell’operatore indicare l’aliquota Iva corretta per ogni Stato membro; per un’elencazione completa delle stesse si può far riferimento alla banca dati delle imposte in Europa (TEDB23).

Attenzione poi alle diverse tempistiche di presentazione della dichiarazione Oss. Premesso che nella stessa confluiscono tutte le cessioni di beni e servizi a distanza verso consumatori finali le quali vengono, pertanto, “isolate” dalla restante attività dell’impresa da dichiarare nella dichiarazione Iva nazionale secondo le regole ed entro i termini ordinari, la dichiarazione Oss (ed il relativo pagamento) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Le principali modifiche e gli effetti

1 - Territorialità dell'Iva
L'operatore deve verificare che non abbia superato la soglia complessiva Ue di 10mila euro in riferimento alle vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi Tbe (telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica) verso consumatori finali Ue che sono state e saranno effettuate nel 2021 (la stessa verifica va fatta per l'anno precedente)Se la soglia non è superata, le operazioni rilevano nel Paese di stabilimento del fornitoreSe la soglia è superata, nel Paese di destinazione della merce/servizio

2 - Scelta tra Oss e identificativo Iva
Verificato che la territorialità dell'Iva è nel Paese di destinazione, l'operatore può decidere di assolvere l'imposta tramite Oss o attraverso un identificativo Iva in tale StatoNel primo caso, l'operatore (italiano) deve registrarsi allo sportello unico nell'aerea riservata del sito delle EntrateNel secondo, potrà scegliere se nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente in ciascun Paese di arrivo dei beni/servizi

3 - Aliquote del Paese di destinazione
Nella dichiarazione Iva Oss l'operatore dovrà indicare, per ogni Stato membro di consumo, la base imponibile per le prestazioni/cessioni cui si applica l'aliquota Iva normale o quella ridotta, nonché il relativo importo dell'IvaLe aliquote Iva per ogni Stato membro sono pubblicate nella banca dati delle imposte in Europa (TEDB23) (ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysis-taxation/taxes-europe-database-tedb_en).

4 - Dichiarazione Oss unica e trimestrale
Nella dichiarazione Iva Oss confluiscono tutte le cessioni di beni a distanza e servizi effettuate in altri Stati membri verso consumatori finali le quali vengono “isolate” dalla restante attività dell'impresa da dichiarare nella dichiarazione Iva nazionale secondo le regole ed entro i termini ordinariLa dichiarazione Oss (ed il relativo pagamento) è trasmessa per ogni trimestre entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta di riferimento.

5 - Registri
L'operatore che si avvale dell'Oss non ha l'obbligo di fatturazione ma deve conservare una documentazione delle operazioni effettuate fino al decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e, su richiesta, presentarla in formato elettronico all'amministrazione finanziaria degli Stati membri nei quali le operazioni sono state effettuate.

6 - Coinvolgimento della stabile
Nella dichiarazione Iva Oss non vanno riportate le vendite a distanza effettuate nei confronti di un consumatore privato se l'impresa fornitrice ha una stabile organizzazione nel Paese in cui questi è stabilito e i beni partono da lìL'operazione confluisce nella dichiarazione Iva locale della stabile organizzazioneAnaloga situazione si realizza se il fornitore dispone in uno Stato membro di un deposito per le cessioni che si realizzano in quello Stato membro con partenza delle merci dal deposito

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