Adempimenti

Verifica fai da te per rideterminare le rate della rottamazione

Non rimborsabili le somme versate entro il 31 ottobre che ricadono nello stralcio

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Saranno cancellati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per rottamazione ter e saldo e stralcio. Il limite di 5mila euro, inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi.

È anche possibile che, all’interno della stessa cartella, vi siano carichi rientranti nel condono, in quanto d’importo residuo non superiore al limite di 5mila euro, e carichi esclusi perché di importo residuo superiore.

Nella circolare 11/E/2021 si legge che sul sito internet dell’agenzia delle entrate - Riscossione, attraverso un apposito servizio, si può verificare se i debiti ammessi alla rottamazione o al saldo e stralcio possono essere potenzialmente oggetto di condono. Se dal controllo emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, per il periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non superiore a 30mila euro, è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da usare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

L’annullamento dei debiti sarà fatto alla data del 31 ottobre 2021, per i soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’agenzia delle Entrate, perché in possesso dei requisiti. Nel caso di coobbligazione, non ci sarà alcun annullamento se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’agenzia delle Entrate, che hanno dichiarato redditi imponibili superiori a 30mila euro.

Considerato che l’annullamento dei debiti avverrà entro il 31 ottobre 2021, il rischio è che questa data possa penalizzare i contribuenti che pagano le rate della rottamazione e del saldo e stralcio, in scadenza prima del 31 ottobre 2021. Anche perché è stabilito che restano definitivamente acquisite le somme versate prima della data dell’annullamento.

Per evitare disparità di trattamento, così come venne stabilito per l’annullamento dei debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (articolo 2, decreto legge 119 del 2018) si dovrebbe “copiare” la norma in base alla quale le somme versate, che rientrano nell’annullamento, sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

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