Verifica rafforzata sul contraddittorio
All'omessa comunicazione della variazione di indirizzo dello studio del difensore alla cancelleria del giudice segue la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. Ciò perché il collegio giudicante deve porre rimedio a tale omissione con la ricerca del nuovo indirizzo del difensore presso il competente Ordine professionale e con la notifica dell'avviso di fissazione d'udienza presso la competente cancelleria. Pertanto tale lacuna comporta l'errata dichiarazione di contumacia della controparte, la nullità di tutti gli atti del giudizio e della sentenza impugnata e l'obbligo di rifare il processo. Sono queste le conclusioni della sentenza 2059/2015 della Cassazione (presidente Salmé, relatore Travaglino) che enuncia un principio applicabile anche al processo tributario.
La vicenda riguarda una lite condominiale tra tre inquilini e una vicina citata in giudizio per il risarcimento danni causato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo. La donna costituendosi contesta la propria legittimazione passiva in quanto spetterebbe al condominio e chiama in causa la propria assicurazione. Il Tribunale di Napoli condanna la donna ed il condominio al risarcimento danni nei confronti dei tre attori, mentre la Corte d'appello – previa declaratoria di contumacia degli originari attori - riforma la sentenza rigettando le domande risarcitorie. Da qui il ricorso per cassazione di uno dei tre inquilini che contesta la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio.
Più precisamente - secondo la ricorrente - il suo difensore si è costituito nel giudizio di primo grado con deposito di memoria in cancelleria e con elezione di domicilio nel suo studio. Ha poi trasferito lo studio in altro indirizzo senza comunicare la variazione in cancelleria o negli atti di causa. Pertanto – secondo la donna - le comunicazioni dell'udienza «vanno fatte prima al nuovo indirizzo risultante da accertamento presso il Consiglio dell'Ordine ovvero solo ed esclusivamente in ogni caso presso la cancelleria del giudice adito». Pertanto a seguito dell'omissione di tale adempimento non può «essere dichiarata la contumacia della parte costituita» e non può «pronunciarsi sentenza dovendosi ritenere violato il contraddittorio».
Tale tesi viene condivisa dal giudice di legittimità «essendo stato omesso qualsiasi adempimento volto a comunicare lo scardinamento del ruolo dell'originario relatore e la fissazione della nuova udienza collegiale dopo il cambio di indirizzo dello studio dei difensori degli appellati (omissione concretizzatasi tanto nella mancata ricerca presso il Consiglio dell'ordine quando nella mancata notifica dell'avviso presso l'ufficio di cancelleria della sezione della Corte d'appello procedente)». Di conseguenza – sempre secondo la Cassazione – «dall'errata dichiarazione di contumacia deriva, pertanto la nullità di tutti gli atti del giudizio e della sentenza impugnata». E tale principio è applicabile anche al processo tributario.
La sentenza 2059/2015 della Cassazione