Imposte

Verifiche e comunicazioni: i passi necessari per la «manutenzione» del patent box

di Cristiano Margheri e Federico Susini

Lo sforzo profuso negli ultimi mesi dall’agenzia delle Entrate ha portato alla definizione di numerosi accordi di patent box e alla conseguente possibilità, da parte dei contribuenti, di poter finalmente beneficiare dell’agevolazione (anche se a distanza di circa tre anni dalla presentazione dell’istanza di ruling).

Il perfezionamento della procedura, che avviene con la sottoscrizione dell’accordo, non esaurisce però gli adempimenti e gli obblighi da porre in essere durante il periodo di vigenza dell’agevolazione. Infatti, come previsto dal legislatore (Dm del 30 luglio 2015 e Dm 28 novembre 2017) e confermato dai documenti di prassi (circolare n. 11/2016 dell’agenzia delle Entrate), l’accordo si limita a definire, e quindi a vincolare l’amministrazione finanziaria, limitatamente ai metodi ed ai criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o alla perdita dei beni immateriali oggetto di agevolazione in caso di utilizzo diretto; di utilizzo indiretto nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; nonché nell’ipotesi di plusvalenze realizzate sempre nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (nella seconda e nella terza ipotesi l’attivazione della procedura di ruling è opzionale).

Dopo la conclusione dell’accordo, il contribuente è quindi tenuto a svolgere una serie di attività propedeutiche alla corretta fruizione dell’agevolazione. Questi ulteriori obblighi derivano in parte dall’accordo stesso e in parte dall’applicazione della normativa agevolativa di riferimento.

Quelli del primo tipo, che cioè trovano fonte nell’accordo, sono raggruppabili in obblighi di comunicazione e obblighi di trasparenza. Gli obblighi di comunicazione scattano in caso di modificazioni delle condizioni di fatto e di diritto sulle quali si basa l’accordo (tra cui le assunzioni riguardanti il profilo funzionale e di rischio del contribuente, il collegamento tra i beni immateriali e le spese di ricerca e sviluppo sostenute, i metodi e i criteri di calcolo del contributo), nonché possibili vicende connesse ai beni immateriali oggetto di agevolazione (ad esempio, la tempestiva comunicazione della presenza di ulteriori beni complementari a quelli oggetto di agevolazione, venuti ad esistenza e registrati successivamente al primo periodo di validità dell’accordo). Gli obblighi di trasparenza impongono invece al contribuente di porre in essere tutte quelle attività in grado di consentire all’amministrazione finanziaria di verificare il rispetto dell’accordo, come la messa a disposizione della documentazione necessaria alla suddetta verifica e la possibilità di accesso presso le sedi di svolgimento dell’attività.

Tra gli obblighi che invece non derivano direttamente dall’accordo, ma che sono comunque necessari per la corretta applicazione dell’agevolazione, rientrano la dimostrazione dell’effettivo collegamento tra le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla società e i beni immateriali oggetto di agevolazione, nonché la quantificazione dei costi diretti e indiretti riconducibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione e rilevanti ai fini della determinazione del contributo economico. Occorrerà, quindi, che le società implementino dei modelli volti a consentire l’individuazione dei componenti necessari alla determinazione del contributo economico nel rispetto di quanto definito dall’accordo, al fine di evitare possibili contestazioni in sede di verifica.

Infine, giova ricordare che anche il calcolo del cosiddetto nexus ratio non è oggetto di accordo. Ciò impone di approntare adeguati sistemi di tracking and tracing dei costi e dei ricavi legati ai singoli beni agevolati, che potranno anch’essi essere oggetto di verifica da parte dell’agenzia delle Entrate nell’ambito degli ordinari controlli.

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