Imposte

Versamenti sospesi in scadenza il 16 settembre, in F24 anche i tax credit sanificazione e affitti

Tax credit sanificazione utilizzabile con il codice tributo 6917. Contributi a rate: istanze all’Inps entro il 30 settembre

di Mario Cerofolini

La risoluzione 52/E/2020, istituendo il codice tributo «6917», dà il via libera all’utilizzo immediato del credito d’imposta sanificazione da effettuarsi nei limiti percentuali fissati con provvedimento 302831/2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco dell’11 settembre). Si tratta quindi di una chance in più per i contribuenti che sono chiamati con la prossima scadenza del 16 settembre alla ripresa dei versamenti sospesi in occasione dell’emergenza Covid per cercare di ridurre l’esborso finanziario.

I crediti in compensazione

Laddove il contribuente avesse crediti fiscali derivanti dalla dichiarazione modello Redditi 2020 potrebbe utilizzare quanto ancora disponibile per abbattere gli importi da versare. Sul punto è utile ricordare che in caso di utilizzo in compensazione orizzontale di importi superiori a 5.000 euro vi è la necessità di provvedere preventivamente all’invio della dichiarazione, munita di visto di conformità; il credito è peraltro spendibile solo dopo dieci giorni dall’invio.

Chi non avesse provveduto all’invio della dichiarazione entro il 6 settembre potrà quindi utilizzare i crediti maturati nel 2019 solo dopo il 16 settembre con le eventuali rate successive alla prima. La regola ricordata riguarda solo i crediti maturati nel 2019 e non anche eventuali crediti residui del 2018 che sono già stato oggetto di dichiarazione lo scorso anno. Questi ultimi sono infatti spendibili fino alla data di invio del modello Redditi 2020 (con la quali si rigenereranno).

Analogamente si può procedere, se disponibile, con l’utilizzo immediato in compensazione dell’eventuale credito annuale Iva 2019 o dei crediti infrannuali Iva maturati nel primo e secondo trimestre 2020 ed oggetto delle apposite istanze presentate nei termini.

Discorso a parte deve essere fatto per i tax credit locazioni che sono, laddove fruibili, utilizzabili immediatamente in compensazione (codice tributo «6914» o «6920»); unica condizione da rispettare è che la mensilità alla quale si riferisce i bonus sia stata pagata in anticipo rispetto all’utilizzo in F24. Immediatamente utilizzabile, nella misura stabilita dell’agenzia delle Entrate n. 302831 (15,6423%), è anche il credito sanificazione dopo l’istituzione con la risoluzione 52/E del codice tributo «6917».

Gli adempimenti necessari

Per chi sceglie di versare i contributi rinviati in modo rateale è necessario fare domanda di rateizzazione (fino alla mezzanotte del 16 settembre 2020) tramite il servizio online accessibile dalla pagina «Covid-19: domanda di rateizzazione dei contributi sospesi».

Per chi sceglie di versare i contributi rinviati in modo rateale è necessario fare domanda di rateizzazione tramite il servizio online accessibile dalla pagina «Covid-19: domanda di rateizzazione dei contributi sospesi». Nella serata di lunedì 14 settembre l’Inps, integrando quanto già comunicato con i messaggi 2871 e 3274, nel messaggio 3331 ha annunciato che c'è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda, mentre resta invariata la data del 16 settembre per versare la prima rata o l'intero importo.

Lo scorso 9 settembre l’Inps con il messaggio 3274 ha integrato il precedente n. 2871 del 20 luglio fornendo ai contribuenti le indicazione necessarie nel caso in cui scelgano di versare il 50% delle somme soggette a sospensione. Il messaggio Inps chiarisce in particolare che, per la prima metà del versamento bisogna rifarsi alle istruzioni fornite in data 20 luglio 2020 relativamente ai codici contributivi, alla compilazione delle deleghe F24 ed ai codici da indicare nella denuncia mensile Uniemens per i versamenti da effettuare con le altre modalità già in essere.

Per quanto riguarda invece il versamento della seconda metà dell’importo dovuto, l’Istituto rimanda ad un futuro messaggio/circolare che dovrà essere emesso entro la metà di gennaio 2021. Artigiani e commercianti devono invece utilizzare un codice apposito, visualizzabile nel Cassetto previdenziale alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: «Modello F24 Covid19», dalla quale è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato (circolare 59/2020 paragrafo 2.2).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©