Adempimenti

Pagamenti Iva periodici entro il 16 febbraio

Alla cassa pure contribuenti trimestrali «particolari» e le associazioni sportive

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Contribuenti alla cassa per regolarizzare dimenticanze e pagare l’Iva relativa al mese di gennaio 2021.

Alla cassa anche i contribuenti trimestrali “particolari” e le associazioni sportive che devono versare l’Iva relativa al 4 ° trimestre del 2020. I pagamenti Iva periodici sono in scadenza martedì 16 febbraio 2021 mentre il ravvedimento breve scade mercoledì 17 febbraio.

Entro il 16 febbraio, i contribuenti trimestrali “particolari” devono eseguire il versamento del quarto trimestre 2020. Il versamento deve essere effettuato al netto dell’eventuale acconto versato entro il 28 dicembre 2020. Sono trimestrali “particolari” gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, nonché gli enti e le imprese che effettuano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, autorizzati con Dme. Alla cassa anche le società sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime speciale della legge 398/91, le quali devono effettuare il versamento relativo al 4° trimestre 2020, senza la maggiorazione dell’1 per cento.

Questi contribuenti devono eseguire il versamento trimestrale entro il 16 del secondo mese dopo a quello di riferimento e sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale Iva. La scadenza riguarda anche le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, sempreché le stesse abbiano esercitato l’opzione per il regime agevolato previsto dalla legge 398/91. I versamenti si eseguono con l’arrotondamento al centesimo di euro, poiché si tratta di versamenti che non risultano nelle dichiarazioni annuali. Infatti, i contribuenti che applicano il regime della legge 398/91 sono esonerati sia dall’obbligo della dichiarazione annuale sia dall’obbligo dell’acconto Iva di dicembre.

La scadenza del 16 febbraio riguarda anche i contribuenti Iva mensili che devono determinare la differenza tra l’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza. I contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità e lo comunicano alle Entrate nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo la scelta operata, possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza dell’Iva relativa al mese precedente, all’Iva esigibile nel 2° mese prima. Per i contribuenti che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

Il 17 febbraio scade il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento breve, entro i 30 giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi non effettuati entro il 18 gennaio 2021 e nemmeno entro il 1° febbraio 2021 con il ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla scadenza. L’adempimento può riguardare i contribuenti Iva che hanno omesso il versamento Iva relativo a dicembre, in scadenza il 18 gennaio 2021.

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