Imposte

Versamenti Iva rinviati, niente credito d’imposta

Il Mef a un question time alla Camera: recupero del credito nel periodo d'imposta in cui i versamenti saranno ripresi

di Aldo Anellucci e Benedetto Santacroce

Rispondendo ad un question time in commissione Finanze alla Camera, riguardante la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, con il quale è stata sollevata la problematica connessa alla mancata possibilità di poter utilizzare il credito Iva, che viene considerato solo potenziale, in presenza di versamenti sospesi e rinviati in forza dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza Covid -19, l’amministrazione finanziaria ha confermato questa impostazione, dettata da una interpretazione letterale dell’art. 30 del Dpr 633/72, che consente di computare in aumento dell’Iva detraibile le somme dell’Iva versata mensilmente. Con questa impostazione viene di fatto annullato il beneficio della sospensione dei versamenti (spettante in presenza di una perdita di fatturato e quindi da considerarsi misura di sostegno per le imprese in difficolta finanziaria), che potranno essere legittimamente effettuati, ratealmente fino al 16 dicembre 2022.
Nella compilazione del quadro VL, destinato a determinare l’Iva dovuta o a credito, i versamenti periodici rinviati, vengono completamente equiparati a versamenti omessi con i medesimi effetti sulla limitazione di utilizzo del credito che potrebbe emergere dalla dichiarazione annuale.
Nella risposta viene confermato che il recupero del credito avverrà nel periodo d’imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, utilizzando la compilazione del quadro VQ del modello Iva come previsto per tutti i versamenti scaduti.
Emerge con chiarezza la differenza che intercorre tra i versamenti non effettuati in base al citato provvedimento normativo di sostegno e quindi tecnicamente non scaduti con quelli non versati alla scadenza di legge differenza che non sembra essere stata colta nella risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria.
Sarebbe auspicabile, tenuto conto della eccezionalità dell’evento covid e del perdurare delle difficoltà emergenziali, consentire l’utilizzo del credito “potenziale” emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2020, in compensazione con i debiti Iva sospesi ed indicati nel VA16. In alternativa sarebbe lecito attendersi la possibilità di utilizzare il credito, liberato da versamenti effettuati, immediatamente senza dover attendere la presentazione con indicazione dei versamenti in VQ dell’anno successivo. Si segnala infine che con le modalità di compilazione del modello , l’importo del credito, derivante da versamenti Iva di anni pregressi, da quadro VQ, deve essere inserito nel rigo VL12 campo 1, e pertanto subisce la stessa limitazione di utilizzo dei crediti dell’anno, essendo ricompreso nel calcolo per determinare l’importo da indicare nel VL33, comportando una rigenerazione di credito potenziale a fronte di versamenti effettuati relativi ad anni precedenti.

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