Adempimenti

Versamenti, la proroga al 20 luglio vale anche per il saldo Iva

L’interpretazione di AssoSoftware si basa sull’articolo 6 del Dpr 542/1999 e sul comunicato con cui il Mef ha anticipato il rinvio

Termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi con estensione anche al saldo Iva. Secondo AssoSoftware il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2020 - previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 - nonostante l’infelice disposizione normativa, che a ben vedere sembrerebbe circoscrivere la proroga solo per i versamenti dell’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa, si applica, invece, anche al saldo Iva.

Almeno due motivi sembrano deporre in questa direzione.

1) Il riferimento normativo. Il primo di carattere squisitamente legislativo è da rinvenire nell’articolo 6 del Dpr 542/1999, il quale prevede che «la differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».

È quindi evidente che, qualora, il versamento Iva (saldo annuale) venga effettivamente agganciato dal contribuente a quello relativo alle imposte sui redditi, un eventuale differimento dei termini di quest’ultimo è automaticamente estensibile anche per le imposte indirette.Nel merito si ricorda, altresì, che il versamento del saldo iva deve avvenire maggiorando le somme da pagare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla data originaria del versamento (16 marzo).

2) Il comunicato del Mef. L’altro motivo riguarderebbe il fatto che il comunicato stampa del Mef (del 22 giugno scorso) che annunciava la proroga ben più genericamente affermava che «è in corso di emanazione il Dpcm che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva», ben lasciando intendere che la proroga avesse ad effetto anche la questione del saldo Iva.

Ora, a prescindere dalla difettosa tecnica legislativa del Dpcm, va detto che l’interpretazione di Assosoftware è più che condivisibile, essendo ancorata su una solida base normativa (articolo 6 del Dpr 542/99). Del resto, va ricordato che la proroga 2020 (versamenti 2019) ricalca, in buona sostanza, quanto già avvenuto lo scorso anno (differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2019). In quella sede l’agenzia delle Entrate ebbe modo di ribadire (circolare 20/E/2019) come non solo il differimento fosse estensibile anche al saldo Iva, ma che la maggiorazione dello 0,4% (per mese o frazione) non si dovesse applicare per il periodo oggetto di proroga.

In altre parole la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese si deve calcolare solo dal 16 marzo al 30 giugno. In pratica, per quest’anno, lo 0,4% non si deve applicare per (la frazione) temporale che va dal 30 giugno al 20 del mese di luglio.Infine si rammenta che il versamento del saldo Iva in questione, qualora rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da Covid-19, potrà essere effettuato entro il prossimo 16 settembre, con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili.

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