Adempimenti

Versamenti sospesi, chance ravvedimento in caso di errori o ritardi

Per chi salta la scadenza o versa in misura insufficiente ammessa la chance del ravvedimento operoso

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Alla cassa i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti a seguito del Covid-19. Il primo o unico appuntamento è in agenda il 16 settembre 2020.

Il decreto Agosto (articolo 97 del Dl 104/2020) ha concesso una ulteriore rateazione dei versamenti sospesi di cui agli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020. Come specificato dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 25/E/2020, il contribuente può eseguire i versamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi:
•per intero, entro il 16 settembre 2020;
•in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
•per un importo pari al 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
•per il restante 50% in una o più rate mensili, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (che slitta a lunedì 18 gennaio 2021).

I versamenti sospesi riguardano diversi contribuenti quali, ad esempio:
•le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuenti, sono stati sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si è allungata di altri due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; sono stati sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;
•i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
•contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato; per la ripresa di questi versamenti, è stato istituito il codice tributo 4050 denominato «Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi» (risoluzione 50/E/2020).

Si può fare l’esempio di un contribuente, che ha un debito di 192mila euro, che intende pagare a rate, nel numero massimo consentito di 28 rate:
•egli potrà pagare il 50% del debito, cioè 96mila euro, in 4 rate mensili di 24mila euro ciascuna, a partire dal 16 settembre 2020, fino al 16 dicembre 2020;
•l’altro 50% lo pagherà in 24 rate mensili, di 4mila euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.

Il ravvedimento
Resta fermo che per i tardivi od omessi versamenti scatterà la sanzione ordinaria del 30%, con l’eventuale riduzione spettante per chi pagherà in ritardo, avvalendosi del ravvedimento. I contribuenti dispongono infatti di diversi tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30% che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, è del 15%. Si tratta dei ravvedimenti: sprint, breve, entro 90 giorni, lungo o annuale, biennale e ultrabiennale. Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,05% dal 1° gennaio 2020.


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