Verso Telefisco/ Bonus edilizi, dopo il 15 aprile doppio livello di verifica della congruità delle spese
Le regole introdotte dal Dm Mite 75/2022 comportano un controllo basato sui prezzari Dei o su quelli regionali e uno sulle tabelle ministeriali
Gli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio prevedono una serie di adempimenti volti a verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e la congruità dei prezzi delle lavorazioni. Con il decreto Antifrodi (Dl 157/2021), l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi, richiesto inizialmente solo per il Superbonus, è stato esteso a tutti i bonus edilizi.
Con il Dm 75/2022, in vigore per i lavori il cui titolo edilizio sia stato presentato dopo il 15 aprile 2022, la congruità viene verificata su 2 livelli, entrambi obbligatori.
1.Un primo livello richiede che gli importi delle lavorazioni previste siano inferiori alle corrispondenti voci riportate sui prezziari regionali o sui prezziari Dei, mentre le spettanze per le prestazioni tecniche sono determinate sulla base del Dm 17 giugno 2016 (prescrizione esplicita per i bonus “energetici”, poi estesa anche agli altri per analogia).
2.Un secondo livello richiede che i costi unitari dei materiali complessivamente utilizzati per una data lavorazione (al netto di opere provvisionali, manodopera, costi della sicurezza ed Iva) siano inferiori ai massimali del Dm 75/2022. Questa prescrizione è richiesta per i soli bonus “energetici” (Super Ecobonus, Ecobonus “ordinario” e Bonus Facciate “energetico), ed è comunque prevalente rispetto alla verifica di I livello: qualora una lavorazione sia congrua rispetto ai prezziari Dei ma ecceda i valori massimi riportati dal Mite, si genera una differenza di importo non agevolabile.
Stante il duplice livello di verifica della congruità, si possono avere situazioni distinte:
• l’importo delle lavorazioni è inferiore a quanto previsto dai prezzari di riferimento: in tale caso, solo per i bonus “energetici”, si deve passare alla verifica della congruità rispetto ai valori unitari previsti dal Mite, con 2 possibili risultati:
a) se l’esito è positivo anche in tal caso, l’intero importo è agevolato;
b) se l’importo unitario dei materiali impiegati per la lavorazione è superiore al valore previsto dal Mite, risulta una quota parte di spesa non agevolata, pari alla differenza tra prezzo di mercato e valore massimo del Mite (moltiplicata per la quantità tecnica di riferimento, ovvero potenza dell’impianto o superficie di intervento);
• l’importo delle lavorazioni è superiore a quanto previsto dai prezzari di riferimento: la spesa è agevolabile solo sino a concorrenza del valore computato tramite i prezzari. La cifra eccedente non può essere agevolata in alcun modo, e resta quindi un costo pieno a carico del committente. Anche in tale caso, solo per i bonus energetici, si deve comunque effettuare il controllo di congruità di II livello, utilizzando come riferimento i valori unitari previsti dal Mite. Se gli importi fossero superiori ai massimali, si avrebbe una ulteriore riduzione della cifra complessivamente incentivata.
Luca Rollino tratterà il tema degli adempimenti Iva a Speciale Telefisco. Scopri tutti i dettagli sul sito dell’evento.
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