Imposte

Verso Telefisco / Iva detraibile al 40% se l’auto aziendale è assegnata gratuitamente al dipendente

Per il recupero pieno dell’imposta è necessario che il lavoratore con vettura in uso promiscuo partecipi alla spesa versando un corrispettivo

di Alessandra Caputo

L’impresa che acquista un’autovettura da dare in uso ai dipendenti, se decide di non addebitare a questi ultimi un corrispettivo per l’utilizzo privato, può detrarre l’Iva solo in misura pari al 40 per cento. Ciò indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo fatto dal dipendente per fini diversi da quelli lavorativi. Tra i vantaggi più comuni riconosciuti ai dipendenti nei piani welfare aziendale, c’è senza dubbio la messa a disposizione di autovetture. Le regole previste nel nostro ordinamento ai fini della detrazione dell’Iva sull’acquisto sono, però, penalizzanti.

Il quadro normativo

L’articolo 19 bis 1 del Dpr 633/1972, al comma 1, lettera c), prevede la detraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore in misura pari al 40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La detrazione dell’Iva al 40% è una deroga che lo Stato italiano ha ottenuto dal Consiglio europeo fin dal 2007 e che, al momento, è valida fino al 31 dicembre 2022 (Decisione del Consiglio Ue 2019/2138).

L’applicazione della detrazione in misura pari al 40% non è derogabile; pertanto, non è consentito adottare un diverso comportamento quale, ad esempio, determinare una percentuale di detrazione maggiore, magari parametrata all’utilizzo effettivo fatto dal dipendente. Si pensi al caso di una impresa che mette a disposizione di un dipendente un veicolo che, a fine giornata, resta parcheggiato presso l’azienda: se non è previsto l’addebito di un corrispettivo, l’Iva resta comunque detraibile al 40 per cento.

La detrazione è, invece, ammessa in misura pari al 100% qualora le autovetture siano assegnate in uso promiscuo ai dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo privato. Come precisato nella risoluzione 6/E/2008 la messa a disposizione dietro pagamento di un corrispettivo è una operazione imponibile ai fini Iva e, pertanto, in applicazione del principi generali in materia di detrazione, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile, sempre a condizione che non sussistano altre limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette.

Il valore normale

A norma dell’articolo 13, comma 3, lettera d) del decreto Iva, l’imposta si applica sul valore normale qualora il corrispettivo pattuito sia inferiore. L’individuazione del valore normale nel caso di messa a disposizione di un veicolo è stata demandata all’approvazione di un decreto che non è mai stato emanato (l’emanazione è prevista dal 2009). La regola che si applica è quella del fringe benefit ai fini Irpef: il valore normale è pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci.

Alessandra Caputo tratterà il tema delle auto aziendali a Speciale Telefisco, nell’ambito delle relazioni extra di Telefisco Advanced. Scopri tutti i dettagli sul sito dell’evento.

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