Via libera anche a cessione di crediti e bond convertibili
Le agevolazioni concesse per gli investimenti in start-up o Pmi innovative sono riservate ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo. Non sono dunque agevolati i finanziamenti ai soci e i versamenti in conto capitale iscritti nel patrimonio netto.
Nell’ambito dei conferimenti in denaro agevolati sono inclusi:
i conferimenti derivanti da conversione di obbligazioni convertibili;
le sottoscrizioni di aumenti del capitale mediante compensazione di crediti non originati da cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad eccezione del caso di crediti originati da prestazioni lavorative e servizi ex articolo 27 del Dl 179/2012 resi alla start-up o Pmi innovativa.
Le agevolazioni sono comunque limitate a delle specifiche soglie di investimento massimo. Quanto agli investimenti effettuati da soggetti Irpef, l’agevolazione spetta per un investimento massimo di un milione di euro per ciascun anno. Pertanto, il massimo risparmio fiscale spettante è pari a 300mila euro (il 30% di un milione). Le eventuali eccedenze di detrazione sono riportabili in avanti fino al terzo periodo d’imposta successivo.
Se il soggetto che effettua l’investimento è un soggetto Ires, l’agevolazione spetta per un investimento massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun anno. Pertanto, il massimo risparmio fiscale possibile (minore Ires corrispondente alla deduzione spettante) è pari a € 129.600, cioè il 24% del 30% di 1,8 milioni di euro. Le eventuali eccedenze di deduzione non possono generare perdite fiscali e sono invece autonomamente riportabili in avanti fino al terzo periodo d’imposta successivo.
In ogni caso, sono agevolabili investimenti per un ammontare complessivo di conferimenti in ciascuna start-up o Pmi innovativa non superiore a 15 milioni di euro. Pertanto, al raggiungimento di tale soglia massima di investimenti nella start-up o Pmi innovativa, nessun ulteriore investimento potrà godere delle agevolazioni fiscali.
Le medesime agevolazioni fiscali spettano, poi, se gli investimenti sono effettuati in organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e in altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Non è scontato che ciò valga anche per Oicr e altre società di capitali che investono prevalentemente in Pmi innovative: sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.
In tal caso, ai fini della decadenza e della recapture delle agevolazioni, rilevano le vicende riguardanti i titoli o azioni dell’Oicr o società qualificata. Rileva, pertanto, la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, dei titoli o azioni dell’Oicr o società qualificata o di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisiti i predetti titoli o azioni, nonché la riduzione del capitale, la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi, il recesso o l’esclusione degli investitori ed il riscatto delle quote degli Oicr.