Controlli e liti

Via libera dalla Cassazione all’atto prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale

L’ordinanza 26650: la Suprema corte può rilevare la giustificazione del mancato rispetto dei tempi

di Antonio Iorio

Reiterate violazioni tributarie aventi rilevanza penale o la partecipazione del contribuente ad una frode fiscale giustificano l’emissione dell’atto impositivo prima dei sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione. Tale circostanza sembra addirittura possa essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità anche se non eccepita dall’ufficio. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza 26650/2020 della Cassazione depositata il 24 novembre.

A una società veniva consegnato il Pvc il 10 giugno 2009 con la conseguenza che l’emissione dell’atto impositivo doveva avvenire non prima del 9 agosto 2019. Nella specie l’accertamento era “confezionato” il 7 agosto 2009 e spedito l’11 agosto. La società, oltre ad eccezioni di merito, rilevava la violazione dell’articolo 12 comma 7, della legge 212/2000 e la conseguente nullità dell’atto impositivo perché l’ufficio non aveva rispettato il previsto termine dei 60 giorni. Le due commissioni di merito non condividevano tale interpretazione. Il contribuente ricorreva per cassazione.

La Corte ha confermato la decisione di secondo grado pur rivedendo le motivazioni fornite dalla commissione regionale in ordine alla violazione in questione. Secondo i giudici di legittimità va confermato che la causa di nullità non necessita della prova cosiddetta di resistenza cioè che il contribuente spieghi cosa non abbia potuto evidenziare nel corso del contraddittorio (mancato). Tuttavia l’emissione anticipata è consentita per ragioni di urgenza e tale circostanza deve sussistere e non necessariamente enunciata. Nella specie proprio sulla base di altra eccezione della società, i giudici hanno rilevato l’urgenza nelle plurime violazioni costituenti reato e nella partecipazione alla frode.

La decisione lascia perplessi, non per l’individuazione dell’urgenza nella predetta ipotesi, ma perché questa è stata rilevata d’ufficio dalla Cassazione sulla base degli atti, supplendo di fatto a inadempienze dell’Ufficio sia nell’accertamento, sia nelle successive impugnazioni.

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