Via libera al maxiammortamento
Le conseguenze operative della nuova interpretazione dell’agenzia delle Entrate sugli impianti fotovoltaici sono importanti e dipendono dal comportamento contabile tenuto dalle imprese a fronte dell’ondivaga interpretazione ministeriale.
Gli impianti del 2016
La situazione più semplice è quella di chi ha realizzato l’impianto nel 2016. In questo caso, come sostenuto dalla stessa circolare 4/E/2017, sui costi relativi alla componente impiantistica, il piano di ammortamento fiscale si baserà su una aliquota del 9% cui si aggiunge il superammortamento previsto dalla legge 208/2015. Sulla parte residua (immobiliare) del costo, invece, si seguiranno i ragionamenti della circolare 36/E/2013.
Gli ammortamenti in corso
Più complesso il discorso per le imprese che hanno già in corso un precedente ammortamento. Chi ha considerato, anche civilisticamente, l’impianto come un unico immobile, può procedere alla distinzione contabile delle due componenti, prendendo atto della natura mobiliare di una parte (generalmente preponderante) dell’impianto. Ma come suddividere il valore tra le due componenti? In attesa di chiarimenti ufficiali (assenti nella circolare 4/E/2017) si ritiene che possa essere utile l’opera di aggiornamento catastale compiuta entro il 15 giugno 2016 in base al comma 23 della legge di Stabilità 2016. A ben vedere, infatti, il tecnico non ha fatto altro che “scorporare” della precedente rendita quella rappresentativa della (residua) componente immobiliare. Pertanto, si ritiene che il rapporto tra nuova e vecchia rendita rispecchi l’incidenza sul totale della componente immobiliare e che questa proporzione possa essere utilmente adottata per definire la quota di costo storico relativa al fabbricato, nonché, per differenza, quella relativa al mero impianto. Dal punto di vista civilistico (Oic 16, paragrafo 70), bisogna ricordare che il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.
La durata legata al contratto
Infine, chi ha legato la “vita utile” civilistica dell’impianto alla durata del contratto con il Gse, sta ammortizzando il cespite a un’aliquota che, probabilmente, è eccedente a quella fiscalmente ammessa per la parte immobiliare, mentre è ridotta rispetto a quella stanziabile sulla parte impiantistica. Se quest’ultima non costituisce un problema (le aliquote fiscali rappresentano un tetto, non una prescrizione puntuale), sulla componente immobiliare potrebbe sorgere qualche contestazione, a meno che non si possa ragionare a livello di ammortamento complessivamente stanziato sull’intero cespite. Infatti, poiché la parte impiantistica è generalmente più significativa di quella immobiliare, l’ammortamento complessivamente dedotto dovrebbe essere inferiore a quello stanziabile.