Adempimenti

Via libera ufficiale alla precompilata 2020: invio dal 14 maggio

Il provvedimento 183002/2020 lancia l’operazione 2020 e detta le regole per accesso e deleghe

di Luca De Stefani

Ora c’è anche l’ufficialità: via libera dal 5 maggio all'accesso al modello 730/2020, relativo al 2019. È stato pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate, infatti, il provvedimento del 30 aprile 2020, n. 183002, con il quale sono state aggiornate le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Chi accede al precompilato
In particolare, l'accesso al 730 precompilato è consentito direttamente al contribuente oppure, previa delega, al proprio sostituto d'imposta (se presta l'assistenza fiscale) ovvero a un Caf o ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro, che hanno inviato alle Entrate la comunicazione per il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164).

Per l'accesso, il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta devono acquisire, comunque, le apposite deleghe, unitamente a una copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico (ad esempio, con firma digitale). Quest'anno, però, si possono applicare le agevolazioni della delega “digitale” relative all'assistenza fiscale a distanza, introdotte dall'articolo 25 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Invio dal 14 maggio 2020
Quest'anno il modello 730 precompilato non è stato reso disponibile dall'agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile, come lo scorso anno, in quanto l'articolo 1, comma 4, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, ha prorogato l'accesso al 5 maggio 2020. Dal prossimo anno, invece, sarà possibile visionarlo, a regime, a partite dal 30 aprile.

Il contribuente potrà inviare telematicamente il 730 precompilato, accettato, modificato o integrato, direttamente all'agenzia delle Entrate a partire dal 14 maggio 2020.

Dati dei soggetti terzi
I dati degli oneri detraibili e deducibili, indicati nella dichiarazione precompilata, in quanto trasmessi alla Entrate da soggetti terzi, sono i seguenti:
• quote di interessi passivi e oneri accessori per mutui in corso;
• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
• contributi previdenziali e assistenziali;
• contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
• spese sanitarie e relativi rimborsi;
• spese veterinarie;
• spese universitarie e relativi rimborsi;
• contributi versati alle forme di previdenza complementare;
• spese funebri;
• spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
• spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
• erogazioni liberali nei confronti delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
• spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Per le spese sostenute «nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico», se nelle comunicazioni trasmesse alle Entrate dai soggetti terzi« non è stato indicato «il soggetto che ha sostenuto la spesa», l'onere viene inserito nel modello precompilato «dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico» (informazioni in possesso delle Entrate, «sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le certificazioni uniche».

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