Adempimenti

Via libera valido solo se arriva da un professionista abilitato

di Luca De Stefani

Non vi è coincidenza tra i soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio telematico Entratel e quelli che possono rilasciare il visto di conformità.

Non tutti gli intermediari abilitati all'invio delle dichiarazioni fiscali tramite Entratel (indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere da a) a e), dpr n. 322/1998), infatti, possono rilasciare il visto di conformità dei modelli che presentano, in quanto l'attività di controllo formale di cui è espressione il visto può essere richiesta solo a soggetti dotati di determinate professionalità (interrogazione parlamentare 16 dicembre 2009, n. 5-02250).

La distinzione tra le due categorie di soggetti è importante soprattutto dal 2010, in quanto dall'inizio di quell'anno, solo se la dichiarazione annuale Iva è vistata da un soggetto abilitato, si può compensare, con debiti non Iva in F24, il credito annuale Iva per importi annui superiori a 5mila euro (15mila euro fino al 23 aprile 2017). Questa condizione è ora prevista anche per le altre imposte generate dal modello Redditi, Irap e 770, sempre per importi superiori a 5mila euro. Inoltre, il visto di conformità è anche strumentale ad ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia, nei casi di richiesta di rimborso del credito Iva superiore a 30mila euro.

Il visto di conformità delle dichiarazioni fiscali diverse dal 730 (Iva, redditi, Irap, 770, modello Iva TR) è consentito dall'articolo 35, del decreto legislativo 241/1997, agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (rispettivamente iscritti nella sezione A e B del relativo albo), agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, agli iscritti alla data del 30 settembre 1993 ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, oltre che ai responsabili dei Caf-impresa e ai responsabili dei Caf dipendenti e pensionati.

Per il modello 730, invece, la norma di riferimento è l'articolo 35, comma 2, lettera b), decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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