Adempimenti

Via alle modifiche del 730 precompilato: i documenti da conservare per provare la tracciabilità

Integrazioni al 19 maggio. Va provato il metodo di pagamento di spese mediche e altri oneri detraibili al 19%

Dopo l’elaborazione dei modelli precompilati effettuata dall’agenzia delle Entrate il 10 maggio parte la campagna 730/2021. Da mercoledì 19 maggio e fino al 30 settembre sarà possibile per i contribuenti accettare o modificare ed infine inviare il loro modello 730 precompilato.

Modifica del precompilato e documento da conservare
Nel caso – statisticamente prevalente – in cui il contribuente reputi non corretto il modello precompilato potrà autonomamente modificarlo ed integrarlo o affidare tale compito a un commercialista, a un altro professionista o ad un Caf.

In tale caso tutta la documentazione probatoria dei dati indicati nel modello (anche di quelli non modificati) dovrà essere verificata e conservata per poterla esibire all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo della dichiarazione. In particolare, il professionista o il Caf che redigono e inviano il 730 attestano la corrispondenza della documentazione esibita e la detraibilità/deducibilità delle spese indicate nel modello.

In attesa della pubblicazione della circolare sul visto di conformità 2021, l’attenzione di tutti gli operatori è concentrata sulla verifica della tracciabilità dei pagamenti delle spese che danno diritto alle detrazioni fiscali previste dall’art. 15 Tuir. Tutte le spese che per la loro natura danno diritto a detrazioni di imposta al 19% – eccettuati solo gli acquisti di farmaci e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn – dal 2020 sono effettivamente detraibili solamente se pagate con modalità tracciata.

Il contribuente dovrà quindi fornire, oltre alla consueta documentazione della spesa sostenuta, anche la prova che il pagamento è avvenuto con modalità tracciata, vale a dire con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento).

I mezzi di pagamento ammessi
Nelle sue risposte 431/2020 e 484/2020 l’agenzia delle Entrate precisa che per altri mezzi di pagamento – non essendo mai stato emanato il decreto attuativo del Dlgs 241/97 – devono intendersi tutti quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. Nello stesso interpello, il Fisco chiarisce che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.

Come documentare il pagamento tracciato
Dovrà quindi essere esibita al soggetto professionale che apporrà il visto la ricevuta del bancomat, l’estratto conto da cui risulti l’addebito, la copia del bollettino postale, del Mav o della transazione PagoPA.

In mancanza di questa prova il pagamento con modalità tracciata potrà essere desunto dall’annotazione sul documento di spesa (tipicamente fattura o ricevuta fiscale) da parte del percettore delle somme. Tale annotazione deve essere apposta sull’originale del documento di spesa a cura del percettore (non sono ammesse integrazioni da parte del contribuente):
1) se la fattura è elettronica, va inserita nel tracciato Xml inviato allo Sdi;
2) nello scontrino, deve risultare stampato dal registratore fiscale;
3) nella fattura cartacea deve essere stampata o, se aggiunta a mano, controfirmata.

L’esibizione della prova del pagamento tracciato è l’opzione più “faticosa” per il contribuente, ma è l’unica possibile nei casi in cui il percettore non abbia – anche legittimamente – trasmesso il dato di spesa al Sistema Ts o l’abbia trasmesso con dati incompleti o errati con riferimento alla modalità di pagamento. Nei casi in cui il contribuente non sarà in grado di provare la tracciabilità del pagamento farà fede quanto risulta trasmesso al Sistema Ts.

L’accettazione del modello
Nel caso in cui il contribuente reputi corretto e completo il modello precompilato potrà autonomamente accettarlo accedendo al proprio cassetto fiscale. Il modello si intende comunque accettato se vengono modificati o integrati esclusivamente dati che non incidono sulla determinazione dei tributi (ad esempio, inserimento o modifica dati del coniuge non a carico, variazione della residenza nello stesso Comune, eccetera). In tale caso i dati contenuti nel precompilato non potranno essere oggetto di controllo automatizzato ex articolo 36-bis, anche se resta salva la facoltà dell’amministrazione di effettuare controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di deduzioni e detrazioni. Ad esempio l’Agenzia non potrà sindacare l’importo degli interessi passivi su mutui comunicati dalla Banca e quindi detratti, ma potrà verificare se sussistono i requisiti che rendono agevolabili tali interessi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©