Controlli e liti

Videoudienza tributaria al debutto ma sulle liti fiscali si affaccia il contraddittorio «documentale»

L’attuale carenza dell’infrastruttura informatica di molte Ct imporrà l’adozione del contenzioso documentale

IMAGOECONOMICA

di Ivan Cimmarusti

Tecnicamente è un via libera alla videoudienza tributaria in modalità emergenziale. Ma nei fatti l’attuale carenza dell’infrastruttura informatica di molte Commissioni regionali e provinciali imporrà l’adozione del contenzioso documentale, forma contestata dai professionisti che hanno sempre preferito l’udienza pubblica scaglionata attuata in molte Ct in questa fase contraddistinta dal Covid-19.

Questi gli effetti dell’articolo 26 del Dl ristori su «Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario», accolto con soddisfazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) ma che potrebbe provocare il mal di stomaco ai professionisti, da mesi a favore di un’udienza pubblica con ingresso contingentato nelle aule, allo scopo di evitare pericolosi assembramenti. Una modalità di svolgimento delle cause fiscali che - stando al Cpgt - sta provocando un vertiginoso aumento di ritardi nello svolgimento delle udienze e nell’emanazione delle sentenze. Per questo il Governo è corso ai ripari: con il 1° comma specifica che «lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato». Ovviamente si tratta di una misura emergenziale, considerato che il decreto sulla videoudienza a «regime» è ancora in cantiere.

Tuttavia sono svariate le Commissioni nell’impossibilità di garantire una connessione adeguata per svolgere l’udienza online. Per questo al comma 2 si precisa che «in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti». Di fatto è concesso un termine alle parti per «depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione» istanza di discussione, ma non essendo attuabile – almeno non in tutte le Ct – lo strumento della videoudienza, si dovrà procedere «mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica». A rafforzare il contenzioso scritto interviene il successivo comma 3, che «esonera» i giudici tributari - la cui maggioranza dimora in altre città se non in altre regioni rispetto alla Commissione di appartenenza - dal presenziare fisicamente nelle aule. In sostanza il via libera è al contenzioso documentale.

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