Adempimenti

Con l’accollo del debito vietata la compensazione in F24

L’uso del credito configura un omesso pagamento:scattano sanzioni e interessi

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Dopo quasi due anni, il Fisco detta le regole per l’accollo del debito d’imposta di altri e divieto di compensazione. Con un provvedimento datato 24 settembre, l’agenzia delle Entrate dà infatti attuazione alla disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui contenuta nell’articolo 1 del Dl 124/2019 (il collegato fiscale alla manovra 2020).

Il provvedimento in questione fissa le modalità di presentazione dei modelli F24 e individuati i casi in cui gli stessi si considerano scartati. Lo stesso provvedimento chiarisce, inoltre, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui.

Il provvedimento disciplina anche le modalità per gli atti di recupero delle somme, delle sanzioni e degli interessi a carico dell’accollante e dell’accollato, in caso di violazioni. Si ricorda che, per accollante, si intende chi si assume il debito di un’altra persona, mentre per accollato, si intende il debitore originario. È stabilito che chiunque si accolla il debito d’imposta altrui procede al pagamento con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. La delega è rifiutata nei casi in cui per il pagamento si usano in compensazione crediti dell’accollante.

In sede di compilazione del modello F24, nella sezione «Contribuente» sono indicati:

• nel campo «Codice fiscale», il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;

• nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale dell’accollante, soggetto che esegue il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con una specifica risoluzione che sarà emanata nei prossimi giorni.

Si considerano come non avvenuti i versamenti fatti in violazione delle modalità individuate nel provvedimento. Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, cioè, di norma, la sanzione del 30 per cento. L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.

All’accollante si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 471/1997, se il credito usato è esistente. Allo stesso soggetto si applica la sanzione al successivo comma 5 sempre dell’articolo 13, qualora il credito utilizzato sia inesistente. È opportuno, pertanto, ricordare di seguito quanto stabilito dai commi 4 e 5:

• «4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

• 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi».

Per la riscossione degli importi dei versamenti fatti in violazione delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui, delle sanzioni e degli interessi, l’agenzia delle Entrate emette l’atto di recupero (articolo 1, comma 421, della legge 311/2004), da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.

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