Imposte

Vietato chiedere un extra per l’emissione

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di Benedetto Santacroce

L’avvio della fattura elettronica per alcuni clienti diventa il pretesto per ritardare i pagamenti; per alcuni fornitori l’occasione di chiedere piccoli balzelli extra. Entrambe le situazioni - segnalate al Sole 24 Ore da diversi lettori - sono illegittime o, comunque, non giustificabili.

Incrementi di prezzo
Capita a volte di imbattersi in avvisi con cui un esercente (ristoratore, negoziante, ma non solo) comunica alla clientela che, se si chiede la fattura (ormai obbligatoriamente elettronica), il gestore applicherà un piccolo incremento di prezzo per l’emissione del documento fiscale.

È un comportamento contrario alla legge, per quanto possa apparire giustificato dal ritardo nell’adeguamento dei propri sistemi di fatturazione. Sia la direttiva europea (2006/112/Ce) che la legge nazionale (Dpr 633/72) lo vietano. L’articolo 21, comma 8, del Dpr 633/72 prevede che «le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo». Nei suoi 40 anni d’applicazione, questa norma ha dato luogo non solo ad alcune pronunce del Fisco, ma anche a qualche contenzioso di natura civilistica con risarcimento del danno da parte del venditore nei confronti del cliente.

Richieste dei clienti
Altro fenomeno registrato in queste prime settimane di e-fattura è la richiesta di “personalizzazione” del file Xml avanzata da alcuni clienti.

Non è raro imbattersi in lettere inviate dai clienti ai fornitori, in cui si chiede di indicare nel formato Xml dati aggiuntivi: ad esempio, il numero di contabilità con cui poi il cliente stesso gestirebbe la fattura, o addirittura l’indicazione per esteso dell’acronimo Ddt con i termini “documento di trasporto”.

La richiesta è giustificata dal fatto che, in questo modo, la fattura passiva sarà trattata (e saldata) più celermente. Qualcuno si spinge a dire che le fatture prive dei dati richiesti non saranno pagate.

Si tratta di richieste che hanno come conseguenza un’inutile e dettagliata personalizzazione della fattura. Mentre, al contrario, sarebbe necessario standardizzare le richieste o utilizzare modelli e strutture condivise. Non a caso l’Unione europea a ottobre del 2017 ha approvato un formato di fattura elettronica unico europeo e dal 18 aprile 2019, in recepimento della direttiva 2014/55 (Dlgs 148/2018), tutti le Pa accetteranno tale formato.

Proprio questo formato potrebbe essere usato da tutti come strumento di standardizzazione. Sul tema si attende un decreto del Mef che estenda l’utilizzo del formato nel dialogo con lo Sdi , sia nei rapporti con la Pa (B2G) che nei rapporti tra privati (B2B).

Ritardi nei pagamenti
Ultimo fenomeno giuridicamente ingiustificato che segnaliamo è il ritardo dei pagamenti che i clienti addebitano al ritardo nella notifica della fattura elettronica da parte dello Sdi. Questo fenomeno, pur derivando da una ormai antica, consolidata e sbagliata impostazione dei rapporti commerciali tra fornitore e cliente, deriva anche da un’errata interpretazione delle regole di funzionamento della fattura elettronica e delle disposizioni normative di natura civilistica.

Deve essere chiaro che la data di ricezione della fattura (come precisano il provvedimento del 30 aprile del 2018 e le specifiche tecniche della fattura elettronica, emanate dalle Entrate) ha solo valore fiscale. Da questa data scatta la detraibilità Iva per il cessionario committente. Al contrario tale data non può avere efficacia per la decorrenza dei pagamenti. In effetti la fattura non costituisce la conclusione del contratto, che si è realizzata al momento del perfezionamento dell’ordine o con la consegna del bene. Quindi è da questi momenti (e non dalla data di ricevuta dello Sdi) che decorrono i termini di pagamento. Termini che vanno concordati prima e disciplinati dal contratto o dall’ordine di acquisto.

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