Diritto

Vigilanza imprese sociali, definiti i verbali ispettivi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che dà attuazione ai controlli: tre modelli per le verifiche e le ispezioni straordinarie, un quarto per la diffida

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Dal ministero del Lavoro arrivano i modelli di verbale per i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie sulle imprese sociali. Con il Dm del 14 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 marzo, viene data concreta attuazione al precedente decreto 54 del 29 marzo 2022 con cui venivano definite forme, contenuti e modalità dei controlli da porre in essere nei confronti delle imprese sociali, nonché le forme di vigilanza su tali enti.

Più nello specifico, il decreto ministeriale di recente emanazione mette a disposizione dei soggetti legittimati a effettuare i controlli sulle imprese sociali (controllori dipendenti dell’Ispettorato, controllori di altre amministrazioni con cui sono sottoscritti protocolli d’intesa) quattro modelli, di cui tre legati rispettivamente al controllo ordinario, all’accertamento di mancato controllo e all’ispezione straordinaria, mentre l’ultimo alla diffida intimata all'impresa.

In particolare, il verbale di controllo dovrà dare evidenza dell’accertamento effettuato in merito al rispetto del Dlgs 112/2017 attraverso la verifica della gestione amministrativa contabile, dell’effettivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tal senso, quindi, spetta all’ispettore indicare i dati identificativi dell’impresa sociale, della struttura dello stessa, nonché l’esito del controllo.

Discorso diverso per l’ispezione straordinaria, a cui si ricorre qualora siano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati a seguito di esposti di soci o soggetti privati o su segnalazione di pubbliche amministrazioni. In tal caso, il verbale dovrà contemplare due differenti parti: una generale che consenta di identificare le caratteristiche dell’impresa sociale (denominazione, Cf, bilancio) e una seconda dedicata all’accertamento da parte degli ispettori. Un’attività che dovrà riguardare l’osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari dell’impresa sociale e che si presenta, sulla base del modello predisposto dal Ministero, come una mera compilazione di un questionario.

Un altro fac-simile riguarda la diffida da inviare all’impresa sociale per consentire lo svolgimento del controllo o dell’ispezione straordinaria. In caso di impossibilità a effettuare i controlli, invece, ne dovrà essere dato atto in un apposito verbale a seguito del quale il controllore/ispettore potrà avanzare relativa proposta di nomina di un commissario ad acta o di adozione di un provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale.

Il Dm del 14 febbraio 2023, però, diventa anche l’occasione per apportare delle modifiche al decreto del 29 marzo scorso con riguardo al contributo di vigilanza. In questo caso, non è più prevista una specifica data (sinora fissata al 30 giugno di ogni anno) per il versamento della somma che vari per le imprese sociali a seconda del proprio fatturato (da 150 euro fino a 50mila). Con riferimento al periodo di prima applicazione, inoltre, viene precisato che tale contributo sarà dovuto dalle imprese sociali che dal 2022 abbiano approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.

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