Vincolo di destinazione valido coi creditori
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L’articolo 2645-ter riguarda il vincolo di beni per la destinazione degli stessi al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.
Scrive la Corte: «La situazione che si determina a seguito della costituzione del vincolo» ex articolo 2645-ter «è analoga a quella derivante dalla costituzione di un fondo patrimoniale, la cui assoggettabilità a revocatoria per la rimozione della limitazione alle azioni esecutive è affermata da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità». Inoltre, «parimenti analoga è la lesione per le ragioni dei creditori derivante dall’atto di conferimento di un bene in un trust, che pure secondo concorde giurisprudenza di merito è assoggettabile a revocatoria perché comporta lesione della garanzia patrimoniale dei creditori».
La sussistenza di un pregiudizio per le ragioni del creditore – scrive ancora la Corte di Bologna – non può essere esclusa «in considerazione del fatto che la cessazione del vincolo in parola è prevista in caso di morte anche della sola disponente, essendo sufficiente considerare, in proposito, che con l’atto impugnato dalla banca i beni vengono di fatto sottratti alla garanzia del creditore (che al momento della concessione del credito poteva contare sulla garanzia costituita dagli immobili della debitrice) per una durata indeterminata (ed indeterminabile)».
In conseguenza di quanto sopra, la Corte d’appello ha confermato la dichiarazione di inefficacia del vincolo nei confronti della banca, condannando la parte debitrice anche alle spese del grado (12mila euro oltre rimborso spese, Iva e Cassa assistenza avvocati). Si aggiunge altresì il pagamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
La sentenza è importante perché si tratta della prima – che risulti – emessa nello specifico caso di un vincolo di destinazione costituito ex articolo 2645-ter.