L’
atto di costituzione
di un
vincolo di destinazione
ex articolo 2645-ter del Codice civile, pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che dà loro una destinazione idonea a sottrarli dalla generica garanzia dei creditori. Infatti, per effetto della costituzione del vincolo, i beni possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione. Lo afferma la Corte...