Imposte

Visti e asseverazioni, spese detraibili anche per il 2021

Per tutti i bonus minori non si guarda al momento di effettuazione delle spese

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Asseverazioni e visti: per i bonus minori le spese sono detraibili anche se effettuate nel 2021. L’agenzia delle Entrate chiarisce così uno dei dubbi più diffusi tra gli operatori in queste settimane.

La legge di Bilancio 2022, modificando gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, ha infatti stabilito che sono sempre detraibili, anche per i bonus diversi dal 110%, le spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità. La detrazione - va ricordato - avviene all’aliquota propria della detrazione prevista per l’intervento.

Se la manovra ha tolto ogni dubbio per le spese pagate dal primo gennaio 2022, ha lasciato qualche ombra su quelle precedenti. Non era chiaro, cioè, come comportarsi per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 12 novembre (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha introdotto asseverazioni e visto per alcuni bonus) e il 31 dicembre 2021.

Ora questi dubbi vengono sciolti, perché le Entrate ricordano che la manovra ha esplicitamente chiarito la detraibilità di queste spese. Per effetto di questo intervento, «la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento». Anche per il 2021, allora, non ci sono perplessità. Non è il solo chiarimento arrivato ieri.

Unità autonome

Doppia alternativa per il soggetto che possiede un’unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, nell’ambito di un condominio. Avrà la possibilità di effettuare, alternativamente, l’intervento agevolabile o come condòmino sull’intero edificio, o come proprietario della singola unità immobiliare.

Altro quesito sulle unità funzionalmente autonome riguarda il caso di un unico proprietario di due immobili contigui con quelle caratteristiche. Una utilizzata direttamente dal proprietario, l’altra affittata. Vanno considerate come condominio e non come due unità unifamiliari e il limite di spesa per l’intervento sull’involucro sarà di 80mila euro (40.000 per ciascuna unità).

Affitti e dintorni

Due le risposte dedicate al mondo delle locazioni: nella prima riguarda il caso, abbastanza frequente, del proprietario di un immobile abitativo che lo concede in locazione a un terzo che poi vi svolge un’attività produttiva (come B&B).

Il proprietario, per le Entrate, ha il diritto di usufruire del superbonus «La strumentalità, in quanto attributo dell'immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell'immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile». E quindi il fatto che l’immobile sia abitativo ma venga invece utilizzato per attività lo esclude dal l’ambito del superbonus.

Altro problema è quello del credito d’imposta locazioni: se viene ceduto, il cessionario deve usarlo entro l'anno in cui la cessione è stata effettuata, altrimenti perde il diritto. Ma per le complicazioni intervenute con il Dl Antifrodi non perderà il diritto se la sospensione prevista dalle nuove norme si sia prolungata oltre il 31 dicembre 2021, perché scatta la proroga automatica per la durata pari a quella della sospensione.

Bonus facciate

Visto di conformità e asseverazione di congruità non servono se entro l’11 novembre 2021 la fattura sia stata emessa (con indicazione dello sconto praticato) e il pagamento del saldo sia stato effettuato. L’indicazione dello sconto in fattura presuppone che ci sia stato già l’accordo in tal senso tra fornitore e cliente. La comunicazione dell’opzione alle Entrate può anche avvenire dopo l’11 novembre 2021, purché entro i termini ordinari previsti per l’anno in cui sono state sostenute le spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©