Imposte

Visto di conformità per il 110%: decisiva la raccolta preliminare dei documenti

Slalom tra autocertificazioni e documenti. Ma gli elenchi non sono esaustivi e per il “sisma” serve l’allegato B

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Anche la guida preparata dall’agenzia delle Entrate sul visto di conformità, dal titolo «Vademecum per i professionisti», prende atto, con l’aggiornamento di fine febbraio 2021, della necessità di adeguare le procedure istruttorie per la nuova funzionalità legata al superbonus introdotto con il Dl 34/2020.

In particolare il manuale specifica che, anche per l’apposizione del visto necessario per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo delle ordinarie detrazioni fiscali in dichiarazione, il professionista incaricato dovrà rendere l’attestazione di conformità con l’indicazione del suo codice fiscale e l’apposizione della sua firma negli appositi spazi previsti nello specifico modello denominato «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 (Versione software: 1.0.2 del 29 marzo 2021).

I documenti da ottenere

L’operazione dovrà tuttavia essere preceduta dalla raccolta preliminare di tutti i documenti e di tutte le dichiarazioni sostitutive che, a seconda dei casi, il beneficiario della detrazione sarà obbligato a dover consegnare al professionista incaricato per poter ottenere il visto di conformità obbligatorio per monetizzare il credito fiscale.

E l’elenco si presenta davvero numeroso, per coprire effettivamente tutte le casistiche operative delineabili dalle varie combinazioni che potrebbero verificarsi nella pratica, attinte dal novero delle probabili detrazioni applicabili con i superbonus fiscali.

Tornando al merito della questione è proprio la stessa agenzia delle Entrate nella guida sul visto a richiamare l’assunto per cui, per «le dichiarazioni sostitutive da rendere a cura del contribuente ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, si debba fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020».

Ancora più espressamente, infatti, nella risposta 35D contenuta nella guida l’agenzia delle Entrate, afferma che: «Tenuto conto della tipologia dei soggetti richiedenti, delle loro condizioni soggettive e dell’oggetto dell’intervento, il professionista dovrà acquisire tutti i documenti e le dichiarazioni sostitutive necessarie a dimostrare la spettanza delle detrazioni fiscali. Per l’elenco dettagliato dei controlli si rimanda alla tabella contenuta nella circolare n. 30 del 22 dicembre 2020, la quale fa riserva di integrare l’elenco al verificarsi di fattispecie non esaminate».

Sul punto va altresì ricordato che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in collaborazione con la Fondazione, ha diffuso il 18 aprile scorso una nuova edizione del documento di ricerca dedicato alle check list utili per l’asseverazione di conformità in ambito 110% nelle quali, di fatto, viene ripercorso il set di controlli e documenti necessari per il rilascio del visto.

Da quanto riportato emerge, dunque, che l’agenzia delle Entrate, impone in questi casi di seguire alla lettera la già richiamata tabella allegata alla circolare 30/E/2020. Tuttavia l’attenzione dovrà essere massima, perché l’impressione è quella che, per l’apposizione del visto, non possa bastare solo seguire fedelmente le istruzioni della tabella delle Entrate, ma sia necessaria una più profonda conoscenza della materia.

Un esempio: il sismabonus

In caso di detrazione “sismabonus 110%” la normativa richiede, pena la decadenza dall’agevolazione, il deposito preventivo dell’allegato B (modificato dal Dm 329/2020) e le relazioni previste. La consegna deve essere contestuale alla Scia o permesso di costruire e comunque va gestita obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori. In caso di consegna successiva di questo documento l’agevolazione salta.

Orbene di tale allegato e della sua consegna preventiva presso lo sportello unico comunale non vi è traccia nella tabella delle Entrate (circolare 30/E/2020), nonostante la sua consegna allo sportello unico comunale nei tempi previsti, sia come detto fondamentale per l’ottenimento dell’agevolazione e di conseguenza per il rilascio di un visto regolare.


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