Visto e asseverazioni per la cessione del credito con lavori oltre i 10mila euro
L’asseverazione di congruità e il visto di conformità sempre necessari in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito, tranne nelle ipotesi di esonero previste dal legislatore
La risposta è positiva. In base al comma 1-ter, articolo 121 del Dl 34/2020, per le spese relative agli interventi ammissibili all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in caso di esercizio dell’opzione: «a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta ...; b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute ... . Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ... e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui ... » al Bonus Facciate. In sostanza, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono sempre necessari in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, tranne nelle ipotesi di esonero espressamente previste dal legislatore: in particolare, «L’esonero riguarda ... gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. ... Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera «eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio», si precisa che occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione» (circolare 19/E/2022, paragrafo 2.2.3). Nel caso illustrato nel quesito, si tratta di regime diverso da quello di edilizia libera, in quanto è stata presentata una Cila, peraltro di un importo complessivo di 12.000 euro, quindi superiore al limite previsto di 10.000 euro, ragion per cui non può operare l’esonero previsto dalla legge per gli adempimenti dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità.
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