Diritto

Visto agli investitori esteri più ampio: spazio anche ai legali rappresentanti

L’articolo 40-quater introdotto nel Dl Semplificazioni al Senato estende il rilascio agli stranieri che agiscono per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano

di Antonio Longo e Antonio Tomassini

Il «visto investitori» si estende anche agli stranieri che investono in Italia tramite veicoli societari di cui sono legali rappresentanti. È la principale novità dell’articolo 40-quater del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), introdotto al Senato nell’iter di conversione in legge del decreto che ora è all’esame della Camera.

La norma prevede modifiche alla disciplina contenuta nell’articolo 26-bis del Dlgs 286/1998, inserito dalla legge di Bilancio 2017, la stessa che ha introdotto il regime fiscale speciale dei «neo residenti». Questo particolare visto consente l’ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2 milioni in titoli di Stato italiani mantenuti per un minimo di 2 anni;
b) un investimento di almeno 500mila euro in società costituite e operanti in Italia da mantenere per almeno 2 anni ovvero di almeno 250mila euro nel caso di start-up innovative (le soglie prima erano, rispettivamente, pari a un milione di euro e 500mila euro e sono state riviste di recente dal decreto Rilancio);
c) una donazione a carattere filantropico di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse.

Gli investitori devono dimostrare - con severe sanzioni penali in caso di falso - di disporre di somme almeno pari agli importi richiesti e liberamente trasferibili in Italia. Inoltre, devono documentare di avere risorse sufficienti per il proprio mantenimento nel nostro Paese, in aggiunta a quelle necessarie per “garantirsi” il visto. Gli interessati presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi per effettuare l’investimento o la donazione entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia. La procedura per l’ottenimento del visto è attivabile online e deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

La novità principale introdotta dal decreto Semplificazioni consiste nell’estensione del visto anche agli stranieri che agiscono «per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano». Ne consegue che gli investimenti ovvero le donazioni «qualificanti» possono essere effettuati anche mediante veicoli societari o fondazioni. All’esito della valutazione circa la sussistenza delle condizioni di legge, il comitato «Investor Visa» trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente che rilascia il visto.

Nel caso di nulla osta richiesto dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l’articolo 40-quater introdotto nel Dl 76/2020 prevede una verifica preliminare da parte del ministero degli Esteri circa la sussistenza della condizione di reciprocità ex articolo 16 delle preleggi. Al titolare del visto è rilasciato un apposito permesso di soggiorno biennale, rinnovabile per ulteriori 3 anni, ma revocabile anche prima della scadenza ordinaria al venir meno delle condizioni stabilite. In ultimo, le nuove modifiche prevedono che l’investitore titolare del permesso di soggiorno possa esercitare gli stessi diritti spettanti a chi ottiene un visto per lavoro autonomo e, per 5 anni dal primo rilascio, l’esonero dalla sottoscrizione del cosiddetto accordo di integrazione e dagli obblighi di continuità del soggiorno in Italia.

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