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Visto del commercialista sull’informativa finanziaria per garantire gli stakeholder

Al via la consultazione sulle linee guida di Cndcec e Fnc per il rilascio delle attezioni di conformità e congruità

di Gianluca Dan

Al via la consultazione sul documento elaborato da Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) dal titolo «Le linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti». Ad annunciarlo è l’informativa 22/2021 del Cndcec (pubblicata insieme al documento nell’apposita sezione del sito del Consiglio nazionale). Eventuali osservazioni potranno essere inoltrate entro la data del 5 marzo 2021 alla casella e-mail consultazione@commercialisti.it.

Il documento di 35 pagine si prefigge l’obiettivo di tracciare delle linee guida per il rilascio, da parte del professionista commercialista, di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di congruità per quella prospettica (forward-looking information).

La guida prende spunto dall’approvazione, in data 29 maggio 2020, del documento «Guidelines on loan origination and monitoring» (Lom) dell’Eba (European banking autority) in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti (sia in bonis che deteriorati) e monitoraggio del rischio di credito con impatti per tutte le istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale e dalla definitiva applicazione della nuova definizione di default a partire dal 1° gennaio 2021, che verrà integrata con l’applicazione delle nuove linee guida Eba Lom, a partire dal prossimo 30 giugno 2021 in relazione ai nuovi finanziamenti.

Le imprese, soprattutto per quelle costituite sotto forma di società di capitale, sono tenute ad implementare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall’articolo 2086 del Codice civile, gli «assetti amministrativi, organizzativi e contabili». Il comma 2 dell’articolo 2086 del Codice stabilisce che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.Partendo da queste considerazioni la guida delinea il processo operativo ritenuto necessario per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente e di congruità per quella prospettica.

Il campo d’azione è pertanto quello dei modelli di risk governance (corporate governance, controlli interni e gestione proattiva dei rischi) in grado di assicurare alle varie categorie di stakeholders (fornitori, dipendenti, clienti, banche ed erario, in particolare) la necessaria trasparenza ed affidabilità dell’informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica.

La guida vuole essere quindi un valido ausilio per l’imprenditore che vuole assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.

Nell’attesa di capire lo sviluppo che potrà avere tale informativa il Cndcec, prima della divulgazione ufficiale, sottopone il documento alla consultazione dei propri iscritti. Documento che è suddiviso in tre parti:

1) introduzione e postulati generali;

2) protocollo operativo,

3) parte terza – allegati.

Vengono proposte tre diverse procedure operative, dalla semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice civile ma comunque obbligate ai sensi dell’articolo 2477 del Codice civile alla nomina dell’organo di controllo societario, ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria ed infine avanzata per le imprese di media e grande dimensione.

La terza parte della guida contiene una check list dei principali indicatori di rischio da asseverare, dei Kpi (key performance indicators) oggetto di indagine e delle principali voci contabili oggetto di normalizzazione e si conclude con gli allegati necessari al rilascio dei visti di conformità e congruità da parte del commercialista incaricato.