Diritto

Volontariato, il Consiglio di Stato rinvia il contributo ambulanze alla Consulta

L’ordinanza 6908/2020 dubita del regime differenziato tra Odv e altri enti osservando come la linea di confine sul piano dipendenti/volontari non sia poi così netta

di Gabriele Sepio e Veronica Varone

Il contributo ambulanze riservato alle organizzazioni di volontariato al vaglio della Corte costituzionale. Questa la decisione della sezione terza del Consiglio di Stato contenuta nell’ordinanza 6908/2020 pubblicata il 9 novembre con la quale il giudice amministrativo ha rinviato all’esame della Consulta l’articolo 76 del Dlgs 117 del 2017 (Codice del terzo settore o Cts). Alla base della controversia il ricorso presentato da una fondazione Onlus a seguito della sua esclusione dall’assegnazione dei contributi previsti dal Codice del terzo settore. In particolare, l’articolo 76 prevede uno specifico contributo destinato a finanziare l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitaria e beni strumentali destinati alle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato (Odv).

Tale beneficio si sostanzia sia in contributi per l’acquisto che nell’erogazione di una somma pari all’iva riconosciuta direttamente dal venditore attraverso una corrispondente riduzione del prezzo. La norma in questione, entrata in vigore nel 2017, restringe, rispetto alla normativa previgente, l’ambito applicativo del contributo escludendo di fatto le organizzazioni non lucrative dalla possibilità di ottenere contributi per l’acquisto di ambulanze. Una scelta questa che si potrebbe spiegare con l’abrogazione della disciplina Onlus una volta divenuta operativa la Riforma del Terzo settore ma, che per il ricorrente comporterebbe un evidente disparità di trattamento tra le Odv e altri enti. La possibilità di accedere al beneficio previsto dall’articolo 76 del Cts dovrebbe essere, infatti, garantita anche agli altri enti che – avvalendosi dell’aiuto dei volontari – perseguano finalità analoghe a quelle delle Odv.

Muovendo da tali argomentazioni, quindi, il Consiglio di Stato giunge a dubitare della ragionevolezza del regime differenziato tra Odv e altri enti osservando come la linea di confine sul piano dipendenti/volontari non sia poi così netta. Basti pensare al fatto che se da un lato le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di dipendenti; dall’altro anche fondazioni e altri Ets possono utilizzare anch’essi per il perseguimento delle attività di interesse generale volontari. In entrambi i casi, però, dovranno essere rispettati limiti e condizioni ben definite. La sentenza si pone in netto contrasto con il precedente, pressoché coevo, della stessa sezione III del Consiglio di Stato (17 febbraio 2020, n. 1208), che inspiegabilmente - nonostante riguardi esattamente lo stesso tema - non viene neppure citato. Lo scorso febbraio, infatti, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di non condividere i dubbi sollevati dalla cooperativa sociale ricorrente sull’illegittimità dell’art. 76 del Codice ritenendo del tutto ragionevole la scelta del legislatore di limitare alle sole organizzazioni di volontariato il contributo in questione. In quella occasione il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nonostante la componente volontaristica non fosse una peculiarità delle Odv, potendosene avvalere anche altri enti (tra cui le imprese sociali), il regime di favore riconosciuto alle prime trovasse comunque una giustificazione nell’indispensabilità della prestazione dei volontari, propria delle sole organizzazioni di volontariato.

Non resta a questo punto che attendere il parere della Consulta. Quel che è certo è che se dovesse essere condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato tutto il sistema relativo al contributo sulle ambulanze verrebbe messo in discussione. Con la conseguenza che il ministero del Lavoro si troverebbe gravato dall’onere di riaprire i termini per l’accesso al contributo per gli altri Ets. Ma non solo. Così facendo si rischia di aprire una breccia sul regime differenziato riconosciuto dal Codice del Terzo settore alle organizzazioni di volontariato che andrà valutato tenendo ben presente le linee guida introdotte con la legge delega del 2016.


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