Imposte

Volontariato, esenti Iva le operazioni con rimborso spese

Le Odv possono ancora beneficiare dell’esenzione Iva purché siano integrate tutte le condizioni per la qualifica

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Esenti Iva le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (Odv) dietro rimborso spese. È quanto si evince dalla risposta 50/2020 dell’agenzia delle Entrate pubblicata il 12 febbraio, in merito alle prestazioni di mantenimento di animali confiscati rese da un’associazione Odv in convenzione con la pubblica amministrazione. Per lo svolgimento di tale attività l’ente riceve contributi volti a coprire le spese effettivamente sostenute e, pertanto, chiede di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale ai fini Iva da applicare a tali somme.

La risposta dell’amministrazione finanziaria va valutata attentamente alla luce delle modifiche apportate dalla riforma del Terzo settore alla disciplina Odv. Il Dlgs 117/2017 ha abrogato la normativa di settore delle Odv (legge 266/1991) – che è confluita al suo interno – differendo tuttavia l’efficacia di tale abrogazione limitatamente ad alcune disposizioni, che restano in vigore in via transitoria. È il caso dell’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 266/1991, nella parte in cui prevede che le operazioni effettuate dalle Odv, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizio ai fini Iva. Tale disposizione sarà abrogata definitivamente a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sulle nuove misure fiscali introdotti dalla riforma.

Per il momento, quindi, le Odv possono ancora beneficiare dell’esenzione Iva per le prestazioni rese, purché risultino integrate tutte le condizioni per l’ottenimento della qualifica. In particolare, l’ente deve:
•avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
•essere iscritto nei registri (regionali/provinciali) delle Odv o nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), a seguito della sua messa in funzione;
•a fronte della prestazione resa, ricevere somme che consentano esclusivamente di coprire le spese sostenute.

Tale impostazione, come detto, è destinata a cambiare con la piena efficacia della riforma del Terzo settore. Una volta ottenuto il placet della Commissione europea, il regime fiscale delle Odv verrà meno e lascerà posto a quello introdotto dal Dlgs 117/2017. A questo riguardo, ai fini Iva il legislatore della riforma non ha replicato l’agevolazione prevista per le Odv dalla legge 261 al fine di assicurare un’uniformità con gli altri Ets e, in particolare, con le associazioni di promozione sociale (Aps), che condividono con le Odv la base volontaristica e come le prime sono destinatarie di un trattamento premiale dal punto di vista tributario. Conseguentemente, il regime Iva delle prestazioni effettuate da questi enti sarà quello ordinario previsto dal Dpr 633/1972.

Tuttavia, va detto che per la maggior parte delle Odv (con entrate inferiori a 130 mila euro) potrebbe non cambiare molto con la riforma del Terzo settore, in quanto aderendo al regime forfettario dell’articolo 86 del Dlgs 117/2017 potranno beneficiare dell’esclusione dal campo di applicazione Iva.

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