Controlli e liti

Voto insufficiente o anomalie negli Isa: scatta l’accertamento a schema libero

di Alessandro Borgoglio

Mentre sale l’attesa per il rilascio del software Sisa – accesi i riflettori sulle pagelle di affidabilità e sui relativi benefici fiscali ottenibili – resta un punto ancora tutto da chiarire: che cosa accadrà ai fini dell’accertamento con il passaggio dagli studi di settore agli Isa?

Siccome l’applicazione di questi indicatori restituisce un giudizio in termini di affidabilità fiscale complessiva del contribuente, e non di congruità dei ricavi dichiarati come con gli studi di settore, gli Isa non potranno essere utilizzati alla stessa stregua degli studi, perché, appunto, manca il “ricavo puntuale” elaborato dal software e utilizzato dagli uffici per l’accertamento: il software, infatti, dovrebbe restituire un voto numerico sulla base di tutti i molteplici parametri inseriti dal dichiarante, nonché di quelli reperiti dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017, in effetti, stabilisce che gli Isa servono – congiuntamente all’anagrafe bancaria del Fisco – a definire specifiche strategie di controllo basate sul rischio di evasione, strategie che, a seguito del provvedimento 126200/2019, ormai sappiamo indirizzate ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6: questo non significa che chi ha la sufficienza è salvo da accertamenti, perché potrebbe sempre presentare anomalie nell’anagrafe dei conti correnti che farebbero scattare l’alert del Fisco.

Del resto, addirittura mancano – e non potrebbe essere diversamente visto che gli Isa sono dei semplici input – le norme che stabiliscono le modalità di accertamento sulla base di tali indicatori di affidabilità.

Non è un caso che non siano stati interessati da modifiche normative gli articoli 10, comma 1, della legge 146/1998 e 62-sexies, comma 3, del Dl 331/1993, che disciplinano gli accertamenti da studi di settore, autorizzandoli nei confronti dei contribuenti il cui ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi (sul fatto che siano necessarie anche «gravi incongruenze», invece, la Cassazione pare si debba ancora decidere: a favore Sezioni unite 26635/2009 e 5327/2019; contra, Cassazione 5224/2019).

Di primo acchito l’avvento degli Isa può sembrare senz’altro favorevole per i contribuenti, che non saranno più automaticamente sottoposti ad accertamento per il sol fatto di non essere congrui agli studi di settore. A ben vedere, però, bisogna tenere conto anche di una lettura “a contrario”: con gli studi si aveva un ricavo puntuale a cui adeguarsi e a cui riferirsi e si sapeva che l’ufficio non sarebbe andato oltre, oggi invece con un voto da Isa inferiore a 6 si rischia di far scattare il controllo del Fisco. Il quale però non avrà come riferimento il ricavo puntuale degli studi, ma dovrà cercarsi in qualche modo i ricavi accertabili, magari con ricostruzioni indirette (tovagliometro, bottigliometro, lenzuolometro e adesso anche il “barometro” riferito al numero di feretri, si veda la Cassazione 30778/2018 ). Ricostruzioni che quasi sempre portano a risultati meno attendibili dei forse un domani rimpianti studi di settore.

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