Imposte

Zone terremotate, 110% anche per le villette esteso a tutto il 2025

Una risposta delle Entrate amplia il perimetro di utilizzo del superbonus

di Giuseppe Latour

C’è una norma della legge di Bilancio 2022 che potrebbe far rientrare dalla finestra, fino a tutto il 2025, il superbonus per le villette unifamiliari in tutti i territori colpiti da terremoti dal 1° aprile del 2009 in poi.

Finora era soltanto un’ipotesi (si veda il precedente articolo «Zone terremotate, superbonus al 110% esteso fino al 2025»), ma questa interpretazione ha fatto breccia anche nell’Agenzia. Così, va in questa direzione una risposta inedita fornita dall’assistenza multicanale delle Entrate a un professionista nei giorni scorsi. In attesa che sul punto arrivi un documenti di prassi anche a livello centrale.

Facendo un passo indietro, la legge di Bilancio 2022, modificando il comma 8 ter dell’articolo 119 del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ha prorogato fino a tutto il 2025 il superbonus del 110% per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico nelle aree colpite da terremoti.

Per i lavori eseguiti in Comuni di territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta, allora, per le spese sostenute su ogni tipo di edificio: condomìni, immobili da due a quattro unità, immobili del terzo settore, case popolari, villette unifamiliari.

Si tratta di una disciplina che, di fatto, allarga in modo sostanziale le maglie rispetto alla proroga generale fissata dalla manovra. In quel caso, ad esempio, per le villette unifamiliari si può arrivare a fine 2022 solo a condizione che, entro il 30 giugno, sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

Il dubbio sul perimetro di applicazione di questa norma riguarda, però, un aspetto: secondo alcuni, questa sarebbe limitata alle sole unità con inagibilità attestata da scheda Aedes (Agibilità e danno per l’emergenza sismica). Nella legge di Bilancio, però, non viene in alcun modo indicata questa esclusione.

Arriviamo, così, alla risposta delle Entrate. Dopo avere riepilogato le regole fissate dalla manovra, ricordando che comunque le agevolazioni spettano per gli importi eccedenti gli eventuali contributi per la ricostruzione, l’Agenzia afferma che «in base al tenore letterale della norma, si ritiene che, per fruire della maggior proroga prevista dal comma in oggetto, non sia richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia stato oggetto di istanza di inagibilità».

C’è, allora, una proroga piena del 110% fino al 2025 per tutti gli immobili che si trovano nei Comuni terremotati, incluse le villette e i condomìni, sterilizzando in questo caso la riduzione progressiva fissata dalla manovra. Considerando gli eventi sismici di Abruzzo, Emilia-Romagna e Centro Italia, sono centinaia i Comuni che sarebbe coinvolti da questa interpretazione favorevole.

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