Imposte

Zone terremotate e 110%, proroga al 2025 solo per gli edifici inagibili

Una risoluzione chiarisce l’ambito di applicazione delle regole sul superbonus

di Giuseppe Latour

La proroga al 2025 per il superbonus dedicato alle aree terremotate si applica solo agli edifici inagibili. L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E, ha chiarito una questione sulla quale si stavano concentrando i dubbi di molti tecnici.

Tutto parte dalla legge di Bilancio 2022 che, modificando il comma 8 ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, ha prorogato fino a tutto il 2025 il superbonus del 110% per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico nelle aree colpite da terremoti.

Per i lavori eseguiti in Comuni di territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta, allora, per le spese sostenute su ogni tipo di edificio.

Queste maglie più larghe, secondo una risposta data dalla stessa agenzia delle Entrate, si sarebbero dovute applicare a tutti gli edifici, anche a quelli agibili. Andava in questa direzione una formulazione piuttosto ambigua della manovra. Ora, però, l’Agenzia cerca di fare chiarezza.

Secondo la risoluzione, allora, la proroga in questione, per come è costruita, «si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici». Questi contributi sono esclusi, laddove «il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato».

Quindi, l’allungamento al 2025 del 110% «non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi». Per la proroga, allora, serve il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, e l’edificio deve essere situato in uno dei Comuni «di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».

Sono, poi, inclusi solo gli edifici residenziali. La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110% riguarda gli interventi «realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobiliari riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professione».

Infine, «con riferimento alla condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza», è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, «a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso».

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