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Acconto Irpef, Ires e Irap: alla cassa il 30 novembre

di Monica Greco

  • Quando Entro il 30 novembre 2022

  • Cosa scade Pagamento della seconda/unica rata dell’acconto

  • Per chi Contribuenti con una differenza a debito nella dichiarazione del periodo precedente

  • Come adempiere Versamento dovuto mediante modello F24

1In sintesi

Scade il prossimo 30 novembre il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell’Irap per il periodo fiscale 2022.

In vista della scadenza è opportuno segnalare che a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 è scattato l’esonero Irap per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, per effetto delle novità disposte dalla legge di Bilancio 2022; nonché considerare la rimodulazione degli acconti per i soggetti Isa (articolo 58, comma 1, Dl 124/2019) per i quali la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti (Irpef, Ires e Irap), è rimodulata in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50%, anziché 40 e 60%.

Ciò premesso, la corsa alla cassa il prossimo 30 novembre richiede la verifica dell’importo dovuto sia in considerazione della modalità di calcolo utilizzata per determinare gli acconti che degli importi a tal titolo dovuto, visto che l’ammontare determinato deve (o meno) essere pagato se inferiore a certi importi.

In merito al metodo di calcolo il contribuente ha facoltà di procedere alla determinazione secondo il metodo storico – in cui la misura dell’acconto è calcolata sulla base dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente - oppure utilizzando il metodo previsionale – in cui la misura dell’acconto riflette la previsione reddituale del contribuente per l’anno in corso.

Tale scelta non è univoca, nel senso che il contribuente può adottare metodologie di calcolo degli acconti “diverse” per “singola” imposta.

Quello a cui occorre prestare attenzione, invece, è non eseguire versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto dovuto – in quanto l’Amministrazione può esigere una sanzione amministrativa per insufficiente versamento, pari al 30% della maggiore imposta dovuta.1

Ricordiamo ancora che le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell’Irap; l’Irpef, difatti, è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza.

Attesi, dunque, alla cassa il 30 novembre 2022 tutti i contribuenti tenuti al versamento della seconda (o unica) rata di acconto 2022 delle imposte dovute sul reddito e sul valore della produzione.

Per il pagamento dell’acconto il prossimo 30 novembre si dovrà utilizzare il modello F24 e i seguenti codici tributo:
• per l’Irpef: 4034;
• per l’Ires: 2002;
• per l’Irap: 3813.

Vediamo come procedere, in particolare al verificarsi di determinate casistiche.

2L’acconto Irpef

L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente se si sceglie il metodo storico oppure all’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, se si opta per il metodo previsionale.

Ricordiamo che, nel modello redditi PF2022 per calcolare in modo corretto l’acconto, da riportare nel rigo deputato ad accogliere l’acconto dovuto per il 2022 (RN62), si dovrà procedere a rideterminare preventivamente il reddito complessivo e l’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo “Differenza"), considerando i correttivi previsti dalle norme vigenti nei c.d. casi particolari, tra i quali quelli afferenti attività di noleggio occasionale di imbarcazioni-navi da diporto e per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

Il rigo RN34 “Differenza” è quello che accoglie l’ammontare di riferimento per il calcolo dell’acconto. Più puntualmente, alla luce di quanto appena descritto, in tale rigo sarà indicato l’importo:
• indicato in colonna 4 del rigo RN61, se nel rigo RN61 è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”;
• indicato nel rigo RN34, se nel rigo RN61 non è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”.

Individuata la “Differenza” occorre verificare se il suo ammontare è:
• minore o uguale a 51,65 euro: in tal caso non è dovuto alcun acconto;
• a 51,65: allora è dovuto l’acconto nella misura del 100% dell’ammontare “differenza”.

NB. Essendo gli importi della dichiarazione espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza” risulti pari o superiore a euro 52.

L’acconto così determinato deve essere versato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

Pertanto, in via generale, l’acconto va versato:
• se inferiore a 257,52: in unica soluzione entro il 30 novembre;
• pari o superiore a 257,52 euro: in due rate; la prima, pari al 40%, da versare entro il 30 giugno dell’anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente) e la seconda, pari al 60%, da versare entro il 30 novembre dello stesso anno.

Casi particolari. I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario per il versamento degli acconti devono effettuare:
• un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo della prima rata non supera 103 euro;
• il versamento dell’acconto in due rate di pari importo, rispettivamente la prima da pagare il 30 giugno e la seconda il 30 novembre.

Tutti i contribuenti versano la seconda (o unica) rata dell’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre 2022.

3L’acconto Ires

L’acconto Ires utilizzando il metodo storico è fissato nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

L’acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi l’importo di 103 euro.

Il rigo di riferimento per determinare l'acconto nel modello Redditi SC2022 è il rigo RN17 (ovvero nel modello ENC, il rigo RN28).

Se l’importo di tale rigo è:
• minore o uguale a 20,66 euro: non è dovuto alcun acconto;
• superiore a 20,66 ma inferiore a 257,52: l’acconto è dovuto nella misura del 100% e, dunque, in unica soluzione da versare entro il 30 novembre;
• pari o superiore a 257,52 euro allora l’acconto è dovuto in due rate:
- la prima, pari al 40%, da versare entro il 30 giugno dell’anno di imposta (ovvero entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- la seconda, pari al 60%, da versare entro il 30 novembre dello stesso anno (ovvero entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, cioè novembre nel caso esercizio coincidente con l’anno solare).

Per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) l’acconto è dovuto in due rate di pari importo, cioè pari al 50% del rigo RN17.

Casi particolari. Per le società che hanno optato per il regime di trasparenza ex articolo 116 Tuir, anche la società partecipata è obbligata al versamento dell’acconto nel primo anno di efficacia dell’opzione. Nel caso di consolidato fiscale ex articolo 117 Tuir è la società consolidante il soggetto obbligato al versamento dell’acconto, secondo quanto previsto dall’articolo 118, comma 3, del Tuir e dell’articolo 6 del Dm 1° marzo 2018.

4Il calcolo dell’acconto Irap, metodo storico

La determinazione dell’acconto Irap segue le stesse regole previste per l’Irpef e l’Ires.

L’acconto Irap è dovuto, con il metodo storico, nella misura del 100% dell’imposta dovuta nel periodo precedente, sia che si tratti di persone fisiche che di società. Il rigo del modello Irap da prendere come riferimento è il rigo IR21.

Per le persone fisiche, società di persona e soggetti equiparati l’acconto non è dovuto se l’importo del rigo IR21 è inferiore a 51,65; se, invece, è superiore l’acconto deve essere versato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

Più precisamente, l’acconto è versato:
• in unica rata, entro il 30 novembre, se di ammontare inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno e la seconda - il restante 60% - entro il 30 novembre. Per i soggetti Isa, come detto, le due rate sono di pari importo, ovvero corrispondono al 50% del dovuto.

L’acconto non è dovuto da tutti quest’anno, visto che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto l’esonero dall’Irap per i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997.

Più precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, dunque, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell'Irap le persone fisiche esercenti:
• attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir residenti nel territorio dello Stato;
• arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato.

Tali soggetti non sono chiamati alla cassa il prossimo 30 novembre, in quanto rientrano nel predetto esonero che li esclude, tra gli altri obblighi, anche da quelli relativi il versamento dell’Irap (saldo e acconto) per il 2022.

Per i predetti soggetti, invece, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Segnaliamo che con la circolare 4/E/2022 l’Amministrazione ha chiarito che rientrano nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, stante la natura di impresa individuale, sia l’impresa familiare che le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Non sono oggetto del citato esonero, invece, le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del Tuir.

Per i soggetti Ires l’acconto Irap non è dovuto se il rigo IR21 è inferiore a 20,66 euro; se, invece, è superiore l’acconto è dovuto. In tal caso occorre verificare l'importo del primo acconto dovuto, se è:
• inferiore a 103 euro, è possibile versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
• superiore o uguale a 103 euro gli acconti dovranno essere versati in due rate:
- primo acconto Irap entro il 30 giugno;
- secondo acconto Irap entro il 30 novembre.

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