Come fare perAdempimenti

Accordi per l’innovazione, si parte con la compilazione della documentazione

di Monica Greco

  • Quando Dal 19 aprile 2022

  • Cosa scade Il termine dal quale presentare le domande di agevolazione

  • Per chi Imprese di qualsiasi dimensione, con almeno 2 bilanci approvati

  • Come adempiere Compilazione guidata sul sito del gestore o dall’11 maggio telematicamente dal portale

1In sintesi

Con la pubblicazione del decreto 18 marzo 2022 diventano operativi i nuovi Accordi per l’innovazione del ministero dello Sviluppo economico, per i quali è stata prevista una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro dal Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

I nuovi accordi per l’innovazione consentono di accedere alle procedure amministrative che erogano i contributi e i finanziamenti agevolati alle imprese che investono su progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per la competitività tecnologica di imprese e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale, anche al fine di favorire l’innovazione di specifici settori, salvaguardare l’occupazione e rafforzare la presenza di prodotti italiani in mercati caratterizzati da una forte competizione internazionale.

I riferimenti normativi per i nuovi “Accordi per l'innovazione” sono principalmente due decreti:
● il primo datato 31 dicembre 2021 (G.U. 37 del 14 febbraio 2022) con cui sono state riscritte le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni, già previste dal decreto del Mise 24 maggio 2017;
● il secondo, il decreto direttoriale 18 marzo 2022 (G.U. 73 del 28 marzo 2022) con cui sono stabilite le regole per la presentazione delle domande di agevolazione (primo sportello).

L’iter per ricevere gli incentivi prevede la presentazione delle domande:
● già dal 19 aprile 2022, le imprese potranno procedere alla compilazione della documentazione dal sito dedicato dal Mise al “Fondo per la Crescita Sostenibile”;
dalle ore 10 dell’11 maggio 2022, scatta l’apertura formale dello sportello per inoltrare l’istanza e, dunque, la richiesta degli incentivi sarà operativa in modalità telematica.

2I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
● le imprese che esercitano le attività di cui all’ articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
● le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
● le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
● i Centri di ricerca.

È previsto che i soggetti beneficiari possano presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allostrumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

I soggetti co-proponenti di un progetto congiunto possono essere anche:
● organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle aree di intervento riportate ai numeri 16, 17 e 18 dell'allegato n. 2 del decreto 31 dicembre 2021;
● imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

I soggetti beneficiari, nonché le imprese agricole alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (articolo 2, punto 18, del regolamento Gber);
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;
Il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene alla data di presentazione della domanda di agevolazioni una quota non inferiore al 20% del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) qualora richiesto, presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8.

Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti ad eccezione di cui di cui alle lettere c) e f).

3I progetti e le spese ammissibili

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo aventi le seguenti caratteristiche:
● essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
● riguardare una sola delle aree di intervento del Programma “Orizzonte Europa” - di cui al regolamento (Ue) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 – riportate nell’allegato n. 2;
● prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro;
● avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi;
In ogni caso, i progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2026 al fine di assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Pnc.
● essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione di cui all’articolo 11.

Inoltre, qualora si tratti di progetti presentati congiuntamente da più soggetti, si deve prevedere che ciascun proponente sostenga almeno:
● il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione
● il 5% in tutti gli altri casi.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a fine di tenere separate le transazioni relative al progetto agevolato e, inoltre, deve rilevare separatamente i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
● il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione;
● gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
● i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo;
● le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto (articolo 35 del regolamento (Ue) 2021/695);
● i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di Iva.

4Le agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento Gber, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
● il limite massimo dell'intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari:
- al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale;
- al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
● il finanziamento agevolato, se richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

All’articolo 6 del decreto 31 dicembre 2021 sono dettagliate specifiche regole nel caso di presentati congiuntamente attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca.

Qualora sia richiesto il finanziamento agevolato concesso ha le seguenti caratteristiche:
● durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.
● tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
● rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento in rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze.
● non è assistito da forme di garanzia, i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, invece, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 449/1997.

5L’accesso al beneficio

Il decreto direttoriale 18 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.73 del 28 marzo 2022, ha stabilito termini e modalità per la presentazione delle domande.

A partire dall’11 maggio 2022: le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, la domanda di agevolazione - a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione” - e la documentazione da allegare.

Le istanze devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, utilizzando la procedura disponibile on-line all’indirizzo: https://fondocrescitasostenibile.mcc.it .

È importante segnalare che il decreto in esame dispone che già a partire dal 19 aprile 2022 e, dunque, anche prima dell’apertura del termine “ufficiale” di presentazione delle domande, è possibile presentare l’istanza di accesso all’agevolazione accedendo alla procedura di compilazione guidata, resa disponibile nel sito internet Soggetto gestore.

Il “Soggetto gestore” è il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. La domanda di agevolazione che deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 del decreto in commento, unitamente alla documentazione elencata al medesimo decreto all’allegato 2. Il Soggetto gestore procederà all’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5 del decreto in commento.

L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 6 – tra cui la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del progetto.

A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero.

Se l’istruttoria ha esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Infine, il Ministero comunica con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello.

Una quota pari al 34% delle risorse rese disponibili per l’apertura del primo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

Ricordiamo che, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo agevolabili presentano una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 7 del decreto 18 marzo 2022, direttamente mediante posta certificata all’indirizzo pec: dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.

Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo presentate a valere sul primo sportello agevolativo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che entro il 3 maggio 2022 hanno sottoscritto l’Accordo quadro.

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