Come fare perAdempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid, ultimi giorni per annullamento e nuovo invio

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Fino al 31 gennaio 2023

  • Cosa scade Presentazione dichiarazione sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework

  • Per chi Operatori economici che hanno fruito del «regime ombrello»

  • Come adempiere In via telematica è possibile annullare un’autodichiarazione con una nuova

1In sintesi

L’agenzia delle Entrate ha aggiornato, in data 16 gennaio 2023, il modello per l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid dando la possibilità di annullare quella precedentemente trasmessa.

In particolare nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio del modello di autodichiarazione, accanto alla casella «Definizione agevolata» è stata inserita la nuova casella «Annullamento».

Sia per la presentazione dell’autodichiarazione Covid che per il termine di riversamento la data resta quella individuata dall’ultima proroga del direttore dell’agenzia delle Entrate (provvedimento 439400/2022) ovvero il 31 gennaio 2023.

Ma prima di analizzare questa novità e gli ultimi chiarimenti delle Entrate - oggetto anche di Telefisco 2023 -, che arrivano a pochi giorni dalla scadenza del termine, andiamo con ordine.

2La presentazione e la nuova casella «ES»

Ricordiamo che la dichiarazione va presentata in via telematica, utilizzando il relativo modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, oppure attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione potrebbe presentare numerosi problemi, vista la mole delle informazioni da dover indicare e la conoscenza richiesta sulla disciplina europea degli aiuti di Stato.

La vera difficoltà per coloro che saranno costretti a presentare la dichiarazione, è rappresentata dal fatto che il singolo operatore dovrà tenere conto, ai fini del conteggio per il rispetto dei massimali, anche degli ulteriori aiuti fruiti dai soggetti in rapporto di controllo/collegamento, rilevante ai fini della nozione di “impresa unica”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis.

Sul punto è intervenuto il provvedimento 398976 emanato il 25 ottobre 2022 dal direttore dell’agenzia delle Entrate che prevede la possibilità di presentare l’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid semplificata se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del quadro temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando la nuova casella «ES».

Con il provvedimento in esame il direttore dell’Agenzia ha inserito nel modello della dichiarazione degli aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del temporary framework, la nuova casella «ES» che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Questa semplificazione sicuramente agevola la compilazione del modello e contestualmente riduce i rischi, anche penali, relativi ad una dichiarazione “mendace” da parte dell’operatore economico.

Tale agevolazione però è soggetta a specifici limiti. Infatti la casella «ES» può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
• dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
• per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del temporary framework;
• l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

Attenzione che vi sono alcuni aiuti Covid che restano comunque esclusi da detta agevolazione anche in presenza di tutte le condizioni suddette.

In particolare sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

In considerazione delle criticità che sono sorte l’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 31 gennaio 2023.

3Il modello per l’annullamento

Come anticipato il 16 gennaio 2023 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello dell’autodichiarazione Covid per il monitoraggio degli aiuti di Stato che le imprese hanno ricevuto.

Nel modello è prevista la possibilità di annullare la dichiarazione già presentata in precedenza dal contribuente.

Nel nuovo modello infatti troviamo all’interno del riquadro “Dichiarante" del frontespizio vicino alla casella «Definizione agevolata» la nuova casella «Annullamento».

Le istruzioni aggiornate emesse dall’agenzia delle Entrate precisano che, qualora si intenda annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa, occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova dichiarazione nella quale:
• va barrata l’apposita casella «Annullamento» nel frontespizio;
• vanno compilati unicamente alcuni riquadri del modello di autodichiarazione.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti riquadri:
• “Dichiarante”;
• “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (in presenza di rappresentante/erede);
• “Sottoscrizione”;
• “Impegno alla presentazione telematica” (in presenza di incaricato della trasmissione della dichiarazione).

4La sostituzione

Sempre le Istruzioni chiariscono che con riferimento alla fattispecie della definizione agevolata, chi intende annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella «Definizione agevolata» nel frontespizio.

Si segnala altresì che tale modalità annulla la precedente dichiarazione ma non dovrebbe sostituirla.

Per la sostituzione infatti l’agenzia delle Entrate con una Faq apposita ha evidenziato che è sufficiente presentarla nuovamente e che tale presentazione serve ad annullare quella presentata precedentemente ed a sostituirla.

In particolare l’Agenzia ha evidenziato che in caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 31 gennaio 2023 una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.

A tal riguardo, vale quanto precisato a pagina 2 delle istruzioni al modello di autodichiarazione laddove è riportato che: «qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova Dichiarazione; l’ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviata».

5Gli ultimi chiarimenti delle Entrate

Sono stati chiariti due ulteriori aspetti da parte dell’agenzia delle Entrate con riferimento all’autodichiarazione Covid.

1. Eccedenza su massimale del periodo successivo
Con un quesito era stato richiesto alle Entrate se, in caso di superamento dei limiti previsti nel primo periodo temporale (1° marzo 2020 – 27 gennaio 2021), il contribuente, esclusivamente con riguardo agli aiuti rientranti nel “regime ombrello», poteva effettuare la restituzione dell’eccedenza mediante riallocazione della stessa, aumentata degli interessi, a scomputo dei più elevati massimali previsti per il periodo successivo. Il dubbio riguardava la possibile riallocazione anche nel caso in cui nel secondo periodo l’impresa non avesse maturato alcun nuovo aiuto.
L’agenzia delle Entrate ha confermato che la riallocazione sul massimale del secondo periodo è consentita anche qualora, in quest’ultimo arco temporale, l’impresa non ha maturato alcun nuovo aiuto. Quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Dm 11 dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato è da riferirsi al caso in cui il beneficiario non ha trovato capienza di riallocazione sul massimale del secondo periodo nella misura in cui sono stati superati i più elevati limiti autorizzati previsti e relativi a:
• la Sezione 3.1 ovvero 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
• la Sezione 3.12 ovvero 10.000.000 di euro per impresa unica.
2. Splafonamento interamente derivante da “altri aiuti” e compilazione del modello
Altra questione chiesta all’agenzia delle Entrate ha riguardato le modalità di restituzione degli aiuti in eccesso.
Il quesito riguardava il caso in cui l'impresa avesse percepito “altri aiuti” (diversi cioè da quelli del “regime ombrello”), i quali da soli hanno comportato il superamento dei massimali, e abbia altresì usufruito di aiuti del “regime ombrello”. In tal caso l’impresa avrebbe la possibilità, a sua discrezione, di procedere alla restituzione (solamente) degli altri aiuti (per la parte eccedente il massimale) prendendo contatti con le Amministrazioni competenti quanto alle modalità di riversamento. In queste situazioni, vi erano dubbi su come compilare il modello di autodichiarazione, dato che, una volta attestato il superamento dei massimali nel frontespizio (tenendo conto anche degli “altri aiuti”), diviene obbligatoria (salva la generazione di un errore bloccante) la compilazione del riquadro Superamento limiti sezioni 3.1. e 3.12.
Tale riquadro, però, riguarda (secondo le istruzioni) solo lo splafonamento degli “aiuti ombrello” che, nel caso in esame non si verifica. L’Agenzia ha confermato che nl caso in cui venga attestato il superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework e sia compilata la sezione II del quadro A (altri aiuti), il software di compilazione del modello di autodichiarazione non impone la compilazione del riquadro “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12” che, quindi, può essere lasciato vuoto qualora lo splafonamento sia da imputarsi interamente agli altri aiuti diversi da quelli rientranti nel “regime ombrello”.

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