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Cartelle e avvisi, moratoria ai titoli di coda senza nuove proroghe

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Il 31 dicembre 2020

  • Cosa scade Termine di sospensione per la notifica degli atti impositivi

  • Per chi Contribuenti che hanno usufruito della sospensione

  • Come adempiere Secondo l’atto: acquiescenza, adesione, definizione, rateazione o ricorso

1In sintesi

L’articolo 157 del Dl 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), in scia con quanto già stabilito dal precedente articolo 68 del Dl 18/2020 relativo alla sospensione dei versamenti, ha previsto una proroga generale per la notifica degli atti dell’Amministrazione finanziaria: avvisi di accertamento, comunicazioni bonarie e cartelle di pagamento.

Contestualmente, tutti i provvedimenti in scadenza nel 2020, potranno essere notificati anche successivamente, o nel 2021 ovvero, come nel caso delle cartelle di pagamento, anche nel 2022.

La ratio della norma è stata quella di consentire la migliore ed efficiente ripresa dell’attività economica dei contribuenti, duramente compromessa dalla situazione di emergenza sanitaria, distribuendo la notifica degli atti in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza.

Il 31 dicembre 2020, tuttavia, scade questo periodo di moratoria, con la conseguenza che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria potranno riprendere con l’ordinaria attività di notifica delle proprie comunicazioni e dei propri provvedimenti, sia di natura accertativa che esattoriale ed esecutiva.

2I soggetti interessati

La disposizione in commento non ha posto requisiti soggettivi particolarmente stringenti al fine di poter beneficiare della moratoria.

Pertanto, tutti i contribuenti, persone fisiche o anche giuridiche, non si sono visti fino ad oggi notificare atti da parte dell’Amministrazione finanziaria, con esclusione dei casi di comprovata urgenza o di pericolo per la riscossione.

Tuttavia, proprio a partire da gennaio 2021, gli stessi soggetti si vedranno destinatari dei provvedimenti in precedenza sospesi e già emessi.

3Gli atti oggetto della sospensione

L’articolo 157 del Dl 34/2020, letto sistematicamente anche con l’articolo 68 del Dl 18/2020 sulla sospensione dei versamenti a favore dei contribuenti, ha previsto una proroga generalizzata per la notifica di taluni provvedimenti.

La sospensione, prevista fino al 31 dicembre 2020, ha riguardato la notifica dei seguenti atti:
avvisi di accertamento, atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione, i cui termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione delle attività prevista dall’articolo 67 del Dl 18/2020, sarebbero scaduti tra il 8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
le comunicazioni bonarie, ovvero i provvedimenti notificati a seguito di controlli automatici (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972) o formali (articolo 26-ter del Dpr 600/1973);
le cartelle di pagamento conseguenti ai controlli automatici o formali.

4Avvisi di accertamento

Quanto alla prima categoria, la norma ha previsto una scissione tra la fase di “emissione” dell’atto e la fase di “notifica” dello stesso.

L’articolo 157, infatti, stabilisce la proroga al 31 dicembre 2021 per la notifica degli atti di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020, salvo l’obbligo di emissione dell’atto entro l’originario termine di decadenza.

Pertanto, se la notifica degli avvisi in scadenza potrà avvenire in un orizzonte temporale più ampio, compatibile, secondo la dichiarata volontà del legislatore, con la ripresa delle attività economiche e sociali, altrettanto non può dirsi per la loro emissione, che gli Uffici dovranno invece predisporre e provare entro il termine di decadenza stabilito dalla legge.

Il comma 5 della medesima norma individua infatti le specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o di emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020, prevedendo che questa possa essere provata dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’agenzia delle Entrate.

Un’analisi letterale della norma sembrerebbe poi aprire a uno scenario particolare: l’articolo 157 pare infatti limitare la proroga solo agli atti in scadenza nel 2020, permettendo invece la notifica di quei provvedimenti i cui termini di decadenza siano successivi al 31 dicembre 2020 (ad esempio, per gli accertamenti del periodo d’imposta 2017).

Tuttavia, vista la finalità della norma e gli effetti che la norma stessa ha inteso realizzare, anche per gli atti riferiti a periodi d’imposta non in scadenza nel 2020, trova applicazione la proroga in esame (circolare 25/E del 20 agosto 2020).
La disposizione fa salvo i casi in cui fosse stata riscontrata un’urgenza o motivi di indifferibilità: la circolare 25/E ha individuato i casi sintomatici per consentire all’Agenzia delle Entrate di derogare all’articolo 157, comma 1, ad esempio la sottoposizione a procedure concorsuali per la tempestiva insinuazione al passivo.

5Avvisi bonari

La seconda categoria di atti sospesi e che, vista l’imminente scadenza del 31 dicembre 2020, riprenderanno ad essere notificati, sono le comunicazioni di irregolarità a seguito dei controlli automatici, di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972, ovvero a seguito dei controlli formali di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Anche in questo caso, come in precedenza, gli stessi sono comunque elaborati ed emessi entro il loro termine di decadenza ordinaria del 31 dicembre 2020.

6Cartelle di pagamento

L’ulteriore proroga ha infine riguardato le cartelle di pagamento.

Dal 1° gennaio 2021 riprendono, infatti, le notifiche anche di questi atti.
Sull’attività di riscossione valgono poi queste ulteriori osservazioni, relative alla proroga sulla decadenza.

Già l’articolo 68 del Dl 18/2020, con il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, aveva previsto che tutte le cartelle di pagamento i cui termini di decadenza fossero in scadenza il 31 dicembre 2020, usufruissero di una proroga fino al 31 dicembre 2022: è il caso, ad esempio, delle cartelle di pagamento derivanti da liquidazione automatica per le dichiarazioni presentate nel 2017 (anno d’imposta 2016), da notificare entro il terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni; o delle cartelle derivanti da controllo formale, relative alle dichiarazioni 2016 (anno d’imposta 2015), da notificare entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per tutte queste cartelle, allora, il termine di decadenza entro cui l’agente della riscossione potrà procedere alla notifica, viene esteso al 31 dicembre 2022.
L’articolo 157, comma 3, ha inoltre previsto che il termine di decadenza per la notifica sia prorogato di un anno, in relazione:
a) alle cartelle di pagamento ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 e articolo 54-bis del Dpr 633/72, limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d’imposta 2017);
b) alle cartelle per la riliquidazione del Tfr, relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (anno d’imposta 2016);
c) alle cartelle di pagamento ex articolo 36-ter del Dpr 600/73, relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 (anno d’imposta 2016) e nel 2018 (anno d’imposta 2017).

Le cartelle di pagamento specificamente richiamate decadrebbero, in assenza di proroghe, rispettivamente il 31 dicembre 2021 (per quanto concerne le cartelle ex art 36-bis, Tfr, e ex articolo 36-ter, relative alle dichiarazioni presentate nel 2017) o, addirittura, il 31 dicembre 2022 (le cartelle ex 36-ter, relative alle dichiarazioni presentate nel 2018).

Così, per effetto dell’articolo 157, comma 3, del Dl 34/2020 anche le cartelle di pagamento, relative alle fattispecie ricordate in scadenza nel 2021, finiranno per poter essere notificate entro il 31 dicembre 2022, allineando il termine per la notifica a quello prorogato, per effetto del richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, dall’articolo 68 del Dl 18/2020, per le cartelle ordinariamente in scadenza nel 2020.

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