Come fare perImposte

Bollo su e-fatture, esenti le spese anticipate per conto del cliente

di Paolo Pistoni e Claudio Sabbatini

  • Quando Nelle fatture in cui sono indicate somme non assoggettate ad Iva

  • Cosa scade Indicazione in e-fattura se il documento emesso è assoggettato all’imposta di bollo

  • Per chi Soggetti passivi che addebitano somme anticipate in nome e conto controparte

  • Come adempiere Pagamento bollo o in alcuni casi esenzione dal tributo

1In sintesi

L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture che recano importi non assoggettati ad Iva è una situazione che nell’operatività quotidiana degli operatori economici si presenta con notevole frequenza.

L’agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo si applica sui documenti (ad esempio le fatture elettroniche) che includono la richiesta di somme per anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

Vi sono poi casi in cui la norma prevede l’esenzione dal tributo, come nell’ipotesi di somme anticipate aventi natura di imposte e tasse dovuti dal cliente.

2L’applicazione del bollo sulle fatture

L’imposta di bollo è disciplinata dal Dpr 642/1972, n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al medesimo Dpr stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 2,00 euro, per ogni esemplare, per le fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

La nota 2, lettera a), in calce al predetto articolo, prevede, inoltre, che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47).

Se un documento (nel caso, fattura) riporta somme assoggettate ad Iva non è dovuta l’imposta di bollo, per via del principio di alternatività Iva-imposta di bollo (articolo 6 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972).

Qualora, invece, non fosse dovuta l’Iva, e le somme non assoggettate all’imposta fossero superiori a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo su ogni esemplare del documento emesso.

Quest’ultimo trattamento fiscale vale anche se nella fattura alcune somme fossero assoggettate ad Iva e altre no: si applica il bollo di 2 euro, per via degli importi non assoggettati ad Iva che superino la soglia di 77,47 euro (articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972).

La diposizione di carattere generale sopra esaminata trova una deroga nell’ipotesi di cui all’articolo 6 della Tabella annessa al succitato Dpr 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) che esenta dall’imposta di bollo le fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della Tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Imposta sul valore aggiunto.

Il comma 2 del medesimo articolo 13 stabilisce, inoltre, che per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

È il caso di un sollecito scritto: se nel documento viene fatto riferimento alla fattura impagata, il bollo non è dovuto qualora nell’atto si indichi che lo stesso è stato emesso con riguardo a documenti (fatture) assoggettate ad Iva.

3Gli addebiti per spese anticipate

Ci si è posti il problema – prima con una tesi avanzata dal Notariato nello Studio n. 184-2019/T e poi da un notaio che propone una istanza di interpello all’agenzia delle Entrate – circa la debenza dell’imposta di bollo sulle fatture che riportano somma non assoggettate ad Iva. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di somme anticipate da una delle parti in nome e per conto dell’altra parte.

Tali somme anticipate potrebbero anche avere natura di “imposte e tasse”.

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1, numero 3), Dpr 633/1972 esclude dalla base imponibile Iva le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.Ora, per via del citato principio di alternatività Iva-bollo, se le somme indicate in fatture – e non assoggettate ad Iva - superano 77,47 euro sarebbero da assoggettare ad imposta di bollo.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 491 del 20 luglio scorso – nel rispondere al notaio istante – precisa che, qualora in una fattura elettronica (ma lo stesso potrebbe avvenire in relazione ad una fattura analogica) una parte dell’importo addebitato al cliente non sia soggetto a Iva in quanto corrispettivo di una operazione, ma riguardi spese anticipate ai sensi dell’articolo 15 citato, si applica la disciplina generale secondo cui le fatture con addebitamenti sono soggette all’imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro.

Il fisco, dunque, ha fornito una risposta riguardante l’imposta di bollo sulle e-fatture, emesse da un notaio, recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva.

Una parte dell’importo addebitato non costituiva corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, bensì somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.

Il momento in cui l’imposta di bollo è dovuta coincide con quello dell’emissione della fattura elettronica poiché solo in quel frangente è certo l’eventuale superamento dell’ammontare di 77,47 euro, soglia che costituisce il presupposto per l’applicazione del tributo.

Quella appena descritta costituisce la regola generale. Viene però fornita una interessante precisazione: nella particolare ipotesi in cui le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal cliente, potrà trovare applicazione l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

In questa ipotesi trova applicazione l’articolo 5 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

Pertanto, a titolo di esempio, le spese anticipate dal notaio per imposte, tasse e diritti (non assoggettate ad Iva), fossero indicate nella fattura emessa per la prestazione professionale resa (somma soggetta ad Iva), se le somme non assoggettate ad Iva (anticipate in nome e per conto del cliente) superano la soglia di 77,47 euro non è dovuta l’imposta di bollo sulla fattura.

Evidentemente, alla luce del quadro normativo retro esposto, il non assoggettamento all’imposta di bollo andrà valutato caso per caso.

4Le fatture elettroniche e i controlli

Un’ultima considerazione va fatta in relazione al versamento trimestrale (31/5, 30/9, 30/11 e 28/2) dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Il provvedimento 34958 del 4 febbraio 2021 dell’agenzia delle Entrate, nel disporre i controlli operati dall’Amministrazione finanziaria al fine della predisposizione del cosiddetto «Elenco B» (contenente le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur essendone, teoricamente, soggette), precisa che la verifica viene eseguita sulle e-fatture che documentano importi superiori a 77,47 euro, relativamente ai quali il soggetto passivo abbia indicato uno dei codici N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 e N.4.

Come si nota, il controllo non viene eseguito con riguardo al codice “natura dell’operazione" N1, riferito alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15, Dpr 633/1972.

La mancata esecuzione dei controlli non va intesa come mancata debenza dell’imposta di bollo sulle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, come aveva suggerito il citato studio del Notariato.

Significa, invece, che – poiché talune somma anticipate potrebbero non essere assoggettate al bollo (quelle relative a imposte e tasse, ad esempio) – spetterà al contribuente modificare l’elenco B, integrandolo con le fatture che rechino importi esclusi da Iva ai sensi del citato articolo 15, comma 1, numero 3), Dpr 633/1972, ma siano soggette a imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972.

Non dovrà, invece, essere apportata alcuna modifica all’elenco proposto dall’agenzia delle Entrate qualora la richiesta di rimborso dell’anticipazione abbia a oggetto importi (imposte, tasse, marche da bollo, ecc.), che sono esonerati dall’imposta di bollo, come previsto dall’articolo 5 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972.

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