Come fare perAdempimenti

Bollo su e-fatture, via alla consultazione degli elenchi

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 15 aprile 2021

  • Cosa scade Consultazione degli elenchi A e B sul bollo dovuto per il primo trimestre 2021

  • Per chi Ogni soggetto passivo Iva che ha emesso fatture elettroniche tramite Sdi

  • Come adempiere Sul portale «Fatture e corrispettivi», con possibilità di modificare l’elenco B entro il 30 aprile

1In sintesi

Ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche può consultare dal 15 aprile gli elenchi A e B sul bollo dovuto per il I° trimestre 2021.

È la prima scadenza in cui operano le nuove modalità di consultazione, integrazione e variazione delle fatture soggette a bollo.

L’agenzia delle Entrate con la Guida del 14 aprile completa l’introduzione al nuovo sistema con i chiarimenti su integrazione del bollo, consultazione, variazione, versamento per un corretto versamento dell’imposta.

Nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” si potranno consultare gli elenchi con possibilità di modificare l’elenco B entro il 30 aprile 2021.

2L’assolvimento e le nuove tempistiche

Con il provvedimento direttoriale n. 34958 del 4 febbraio 2021 è stato completato, da un punto di vista tecnico, quanto già definito sotto il profilo regolamentare con il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020 per l’assolvimento dell’imposta di bollo e le nuove tempistiche di versamento.

Tale ultimo regolamento ha dato attuazione a quanto disposto dall’articolo 12-novies del Dl 124 del 2019 (decreto Crescita) secondo cui l’agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, può integrare le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare di imposta, sanzioni ed interessi.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia, nello stabilire le modalità tecniche per le integrazioni delle e-fatture inviate dal 1° gennaio 2021, individua anche le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.

Si tratta di regole di particolare interesse considerando la stretta tempistica riconosciuta agli operatori per consultare i dati così predisposti dal fisco, verificarne la correttezza o evidenziarne difformità rispetto a quanto risulta nei loro sistemi gestionali e procedere al successivo versamento del dovuto.

Messa a disposizione elenchi A e B
15 aprile (I° trim.)
15 luglio (II° trim.)
15 ottobre (III° trim.)
15 gennaio anno successivo (IV° trim.)

Modifiche elenco B
30 aprile (I° trim.)
10 settembre (II° trim.)
31 ottobre (III° trim.)
31 gennaio anno successivo (IV° trim.)

Visualizzazione importo dovuto
15 maggio (I° trim.)
20 settembre (II° trim.)
15 novembre (III° trim.)
15 febbraio anno successivo (IV° trim.)

Scadenza versamento bollo
31 maggio (*) (**) (I° trim.)
30 settembre (II° trim.)
30 novembre (III° trim.)
28 febbraio anno successivo (IV° trim.)

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

3Gli elenchi A e B

L’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso risultanti dalle e-fatture transitate da SdI, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata fatture e corrispettivi.

Le Entrate predisporranno a tal fine due distinti elenchi: il primo (elenco A) contenente gli elementi identificativi delle fatture emesse e inviate a SdI in cui sia riportato l’assolvimento del bollo.

Questo elenco non è modificabile né integrabile dal contribuente a differenza del secondo (elenco B) in cui sono indicate le informazioni delle e-fatture che, pur non riportando l’assolvimento del bollo, sono ritenute assoggettate ad imposta sulla base di alcuni criteri soggettivi ed oggettivi.

Più precisamente, l’agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo “Bollo virtuale” valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo “Bollo virtuale” non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

4Il trimestre di riferimento

Come indicato con l’apposita Guida pubblicata il 14 aprile 2021 dall’agenzia delle Entrate, ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al SdI 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva);
consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);
non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

5I criteri di assoggettamento a bollo

L’elenco B viene predisposto dalle Entrate sulla base dei dati di tutte le fatture ordinarie verso le pubbliche amministrazioni, quelle tra privati nonché quelle semplificate per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag “BolloVirtuale” non presente nell’xml della fattura), quando per le operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi documentate risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore riportato nel tag 2.2.1.11“PrezzoTotale” se fattura ordinaria o 2.2.2“Importo” se fattura semplificata) è maggiore di 77,47 euro;
b) è stata indicata la “natura”:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette Iva), oppure
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), oppure
- N4 (operazioni esenti Iva);
c) non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.

L’elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche caratterizzate dall’indicazione dei tipi documento relativi alle integrazioni ovvero alle autofatture TD16, TD17, TD18 e TD19. Né sono selezionate ai fini del controllo, e del potenziale dell’inserimento nell’elenco B, le fatture elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo.

Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo Iva o quelle scambiate tra pubbliche amministrazioni.

6Le modifiche e le integrazioni

Entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’elenco B, come anticipato, è modificabile dal cedente/prestatore o da un intermediario quando ritengano che, in relazione ad una o più fatture integrate dal fisco, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo.

Le modifiche possono essere effettuate in modalità puntuale o massiva, utilizzando le funzionalità del servizio web, disponibile nella sezione di consultazione delle fatture elettroniche nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’utente può procedere con la modifica puntuale dell’indicazione del bollo e/o aggiungere le eventuali ulteriori fatture ai fini del calcolo del bollo.

In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

7Il recupero e le sanzioni

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, imposta, sanzione dovuta, ridotta da un terzo, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

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