Come fare perImposte

Bollo, scade il versamento con libro giornale e inventari in formato elettronico

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato)

  • Cosa scade Pagamento su libro giornale e libro inventari 2021 conservati con modalità elettronica

  • Per chi Soggetti obbligati alla tenuta

  • Come adempiere Modello F24 con codice tributo «2501» e anno d’imposta 2021

1In sintesi

Scade il 2 maggio 2022 (il termine di scadenza ordinario del 30 aprile è sabato), il pagamento dell’imposta di bollo per l’anno d’imposta 2021 per coloro che hanno tenuto il libro giornale e il libro inventari con modalità informatica.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere assolta l’imposta di bollo sui libri e sui registri contabili, tenuti in modalità informatica, relativa all’esercizio precedente, tramite modello F24 con codice tributo 2501. Questo quanto dispone l’articolo 6 del Dm del 17 giugno 2014.

La scadenza che interessa la maggior parte delle imprese farà evidentemente riferimento all’imposta di bollo dovuta per la tenuta:
del libro giornale;
del libro degli inventari.

Libri previsti normativamente dall’articolo 2214, comma 1, del Codice civile.

2I soggetti interessati e la misura dell’imposta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo variano a seconda della modalità di tenuta dei registri che ne sono assoggettati, cioè se in forma cartacea o elettronica/informatica.

Con riferimento alla tenuta elettronica di libri e registri, la liquidazione ed il versamento dell’imposta di bollo sono disciplinati dall’articolo 6 (Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari) del Dm citato (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto).

Il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6, comma 3, del Dm 17 giugno 2014).

Per quanto riguarda la misura dell’imposta di bollo, l’articolo 6 citato, al comma 3 rimanda all’articolo 16 della tariffa allegata al Dpr del 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), articolo in cui è previsto che l'imposta di bollo è dovuta per un importo pari a:
euro 16,00 per coloro che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa, vale a dire per Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società consortili a responsabilità limitata;
euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, Snc società di persone, cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.

Tali importi, come detto, vanno c alcolati ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, con la precisazione che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Sul punto la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 9 luglio 2007, n. 161 precisa che “se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, - nonché la registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate”.

La scadenza del 2 maggio non interessa invece coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo: per costoro l’imposta di bollo sul libro giornale e libro inventari, è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse e dovrà essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine (ordinariamente quindi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale).

Anche in questa fattispecie il versamento va effettuato nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti.

L’imposta potrà essere assolta anche mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, oppure ancora mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T” (risposta a interpello agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 346).

3Le modalità di versamento e la scadenza

L’articolo 6, comma 1, del Dm 17 giugno 2014 prevede che: “l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, con modalità esclusivamente telematica”.

Pertanto, l’imposta va versata utilizzando il modello F24, nel caso specifico riportando il codice “2501” “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6”, e indicando quale anno, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, vale a dire il 2021.

Tale codice è stato istituito tramite la risoluzione 106/E del 2014.

Per quanto riguarda la scadenza del pagamento, è l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 a prevedere che l’imposta di bollo debba essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; come precisato dalla risoluzione 43 del 28 aprile 2015 delle Entrate, l’“anno” è inteso come anno solare e l’imposta relativa ai documenti emessi o utilizzati è calcolata in relazione a tale periodo.

Pertanto, il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2021 è effettuato entro il 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile cade di sabato).

Chi non corrisponde l’imposta di bollo è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 25, comma 1, del Dpr 642/1972 dal 100% al 500% dell’imposta.

È fatta salva la possibilità per il contribuente, in caso di violazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, del Dlgs 472/1997), procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

La sanzione va versata inserendo nel modello F24 il codice tributo - “2502” “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni”, mentre gli interessi vanno indicati con codice tributo “2503”.

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